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L’emergenza causata dal coronavirus e il distanziamento sociale portano necessariamente ad una riflessione sulle forme speciali di testamento. In particolare, il particolare momento storico in cui ci troviamo, comporta, tra le tante, anche difficoltà a ricorrere alla forma ordinaria del testamento pubblico così da indurre a testare servendosi della forma alternativa e semplificata di testamento pubblico; si tratta del testamento speciale redatto in occasione di malattie reputate contagiose disciplinato dagli artt. 609 e ss. c.c.

E’ infatti il legislatore ad aver previsto, accanto alle forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto), anche i testamenti speciali, i quali si suddividono in:  testamenti redatti in occasione di malattie contagiose o di calamità pubbliche o di altre circostanze che provocano infortuni che mettono in pericolo la vita del testatore (art. 609 c.c.), testamenti redatti in navigazione marittima o aerea (artt. 611 – 616 c.c.), testamenti dei militari o dei soggetti a seguito delle forze armate dello Stato impegnati in operazioni belliche o prigionieri presso il nemico o collocati all’estero o in zone isolate dalle comunicazioni (art. 617 c.c.).

Chiaramente, data la pandemia in corso, quello che più interessa è il testamento speciale redatto in occasione delle malattie contagiose, una forma semplificata di testamento pubblico relativamente alle formalità e regolato da una specifica disciplina per la quale il testatore può validamente disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere e stabilire eventualmente anche un contenuto non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio.

Il testamento speciale consente semplificazioni formali senza perdere i caratteri propri del testamento, come la garanzia della cristallizzazione delle disposizioni testamentarie in un documento e la certezza sull’autore del testamento.

Presupposto principale per poter ricorrere a tale forma di testamento è l’impossibilità di servirsi delle forme ordinarie di testamento, oltre al requisito della diffusione di una malattia contagiosa che è pienamente soddisfatto dalla portata del Coronavirus.

Possono ricevere il testamento in oggetto il notaio, un giudice di pace del luogo, il sindaco o chi ne fa le veci, o un ministro di qualunque culto anche se diverso da quello professato dal testatore. La presenza dei testimoni rimane un requisito indispensabile anche per i testamenti speciali, ma non è richiesto che questi siano maggiorenni poiché è sufficiente che abbiano un’età non inferiore ai sedici anni.

La sottoscrizione resta invece un requisito di validità e deve essere apposta dal testatore, dai testimoni anche se minorenni, e dal notaio o dai soggetti abilitati a riceverlo, in mancanza il testamento è nullo ai sensi dell’art. 619 c.c.

Tratto comune a tutti i testamenti speciali è la provvisoria efficacia, in quanto essi perdono efficacia trascorsi tre mesi dalla cessazione della causa che ha giustificato tale forma di testamento. Qualora il testatore muore prima che il testamento speciale perda efficacia, il testamento deve essere depositato presso l’archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.

Nel caso in cui sia stato redatto prima un testamento nelle forme ordinarie, il successivo testamento speciale produrrà la classica revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili (art. 682 c.c.). Se invece la revoca riguarda i precedenti testamenti in toto produrrà effetto solo il testamento speciale, sempre che questo non abbia perso efficacia perché sono trascorsi tre mesi dalla cessazione delle cause che hanno impedito la redazione del testamento nelle forme ordinarie e il testatore sia ancora in vita, in questa ultima ipotesi riacquisiranno valore i testamenti precedenti.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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