Uno degli equivoci più diffusi che si possono riscontrare, nel momento in cui si parla di edilizia libera, è che esista una seria di interventi che possono essere realizzati realmente in modo libero, senza che sia necessaria una valutazione preventiva e che possano essere effettuati senza prestare delle particolari attenzioni.
Onde evitare in cadere in questo grossolano errore è necessario approfondire quanto contenuto all’interno dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001 – ossia il Testo Unico Edilizia -, che costituisce il fondamento su cui si basano le norme per le attività in edilizia libera. Provvede, inoltre, a definire quali sono gli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di chiedere un titolo abilitativo – come la Scia o il permesso di costruire -, rispettando allo stesso tempo le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e i vari vincoli paesaggistici che sono previsti.
Edilizia libera, quali interventi non necessitano di adempimenti
Rientrano negli interventi di edilizia libera quelli che non richiedono delle comunicazioni – come la Cila o la Scia – o delle autorizzazioni preventive da parte del Comune. Questo particolare regime è stato disciplinato dall’articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001 e comprende 58 categorie di opere.
Le categorie più importanti sono le seguenti:
- manutenzione ordinaria;
- spazi esterni e arredo;
- abbattimento barriere architettoniche;
- risparmio energetico.
Manutenzione ordinaria
Questa è indubbiamente la categoria più vasta dei lavori che rientrano nell’edilizia libera. Coinvolge il ripristino o la sostituzione delle finiture esistenti, senza che venga alterata la volumetria o la destinazione d’uso e comprende:
- i lavori fatti all’interno, come la sostituzione integrale dei pavimenti, dei rivestimenti, il rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura di pareti e soffitti o il rifacimento delle scale interne;
- la manutenzione degli infissi, che comporti la riparazione o sostituzione di porte e finestre, di persiane e avvolgibili. Devono essere mantenuti i materiali e i colori originali, specialmente se sono visibili dall’esterno;
- gli interventi sugli impianti, tra i quali rientrano l’integrazione e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici o di riscaldamento. È possibile, inoltre, installare delle pompe di calore aria-aria di potenza inferiore a 12 kW.
Spazi esterni e arredo
Rientrano tra gli interventi di edilizia libera quelli che servono a migliorare la vivibilità di giardini e terrazzi: è necessario, però, che queste strutture siano leggere e non contribuiscono a creare dei nuovi volumi abitabili. In questa categoria rientrano:
- le pavimentazioni che comprendono la realizzazione di camminamenti, di aree pavimentate in giardino e intercapedini. Copre, inoltre, la posa di guaine e sottofondi;
- la realizzazione di strutture leggere come l’installazione di pergolati di modeste dimensioni, di tende da sole, di pergotende e coperture leggere, che non devono alterare la sagoma dell’edificio;
- l’installazione di piccoli arredi, come possono essere delle casette per attrezzi che non siano ancorate stabilmente, dei gazebi mobili, dei barbecue in muratura e delle aree gioco per i bambini.
Abbattimento barriere architettoniche
Gli interventi che non prevedono l’installazione di un ascensore esterno o delle modifiche alle sagome del fabbricato possono essere realizzati in edilizia libera. Vi rientrano:
- l’installazione di rampe, montascale e servoscala;
- l’adeguamento dei servizi igienici per renderli accessibili.
Risparmio energetico
L’installazione di impianti solari e fotovoltaici a servizio degli edifici è considerata manutenzione ordinaria e dunque libera, salvo in zone specificatamente vincolate.
Edilizia libera, gli interventi con comunicazione di inizio lavori
Le opere stagionali rappresentano una categoria particolare di edilizia libera: non è necessario richiedere un titolo abilitativo, ma è indispensabile inviare una comunicazione di inizio lavori al Comune.
In questo caso è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici per non commettere degli errori.
Requisiti fondamentali
Per poter rientrare in questo particolare regime, le opere devono possedere due caratteristiche imprescindibili:
- contingenza: devono essere utilizzate per soddisfare delle esigenze temporanee e specifiche, come può essere un gazebo per un evento o la copertura invernale per un dehor;
- temporaneità: la struttura deve essere rimossa non appena termina l’esigenza.
Il limite dei 180 giorni
I manufatti possono essere utilizzati per un periodo massimo di 180 giorni, che devono comprendere anche i tempi necessari per il montaggio e lo smontaggio.
Alcuni regolamenti locali o norme regionali possono prevedere scadenze diverse, ma il limite nazionale fissato dal Testo Unico Edilizia rimane il riferimento principale.
Obbligo di effettuare la comunicazione
Benché non sia necessario ricorrere ad un tecnico abilitato per redigere un progetto completo, il proprietario deve inviare in Comune una comunicazione nella quale deve indicare:
- la data di inizio lavori;
- la natura dell’intervento;
- l’impegno alla rimozione entro 180 giorni.
Attenzione ai vincoli
Anche se le opere possono essere effettuare in edilizia libera, non significa che mancano delle regole. Nel caso in cui l’immobile dovesse essere in una zona con un vincolo paesaggistico, storico o ambientale, gli interventi potrebbero richiedere comunque il nulla osta della Soprintendenza.

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