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L’Agenzia delle Entrate si è di recente pronunciata in merito alla questione che ha riguardato un condominio che ha deliberato la realizzazione di lavori per il restauro di tutte le facciate con installazione dell’isolamento a cappotto poiché, mentre alcuni condomini avevano intenzione di fruire del c.d. “bonus facciate”, altri optavano per la fruizione dell’Ecobonus e per la conseguente possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

L’interpello verteva sulla seguente domanda: ciascun condomino può scegliere autonomamente di quale agevolazione fruire e, in particolare, può decidere di usufruire del cosiddetto ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l’esborso economico connesso all’intervento, oppure del bonus facciate? Oppure la scelta deve essere fatta dall’assemblea condominiale vincolando tutti i condomini?

Con la risoluzione n. 294 del 1° settembre 2020 l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che nel caso in cui, su un edificio condominiale, vengano posti in essere interventi sulla facciata esterna e tali interventi siano ascrivibili sia al “bonus facciate” (detrazione IRPEF del 90%) sia al c.d. “Ecobonus”, è data possibilità a ciascun condomino di scegliere  l’una o per l’altra agevolazione fiscale senza che la scelta vincoli gli altri condomini. La scelta non dovrà essere discussa in assemblea condominiale ma dovrà comunque essere specificata ai fini della predisposizione dei documenti per la dichiarazione dei redditi.

In poche parole, quindi, ciascuna famiglia che abita nel condominio oggetto di intervento potrà decidere, per la parte di spesa ad essa imputabile, se beneficiare del bonus facciate o dell’ecobonus, fermo restando l’impossibilità che uno stesso condomino possa cumulare i due benefici, con l’unica condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.

Nel caso in oggetto gli adempimenti da porre in essere ai fini della fruizione delle agevolazioni risultano sostanzialmente identici e possono essere effettuati direttamente dall’amministratore di condominio il quale, ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, dovrà suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte effettuate dai singoli condomini tenendo conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione differenti.

Nella comunicazione l’amministratore dovrà poi indicare le due diverse tipologie di interventi e per ciascuno di essi le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate e quelli relativi ai condomini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa senza dimenticarsi di specificare i condomini che hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito, disponibile attualmente sia per il Bonus facciate sia per il normale Ecobonus.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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