A quali obblighi sono sottoposte le imprese non edili che operano nei cantieri? Sono tenute alla presentazione del Durc o all’iscrizione ad una Cassa Edile? Sono dubbi e perplessità di non poco conto, che coinvolgono parte degli operatori del settore e per i quali sono arrivati alcuni chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Imprese non edili, gli obblighi nei cantieri
Attraverso l’interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro ha definito i parametri normativi entro i quali le aziende del settore si devono muovere e, soprattutto, ha fornito una serie di chiarimenti relativi alla richiesta del Durc di congruità e all’obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte di quelle aziende che non sono tenute ad applicare il CCNL Edilizia, ma che prestano la loro attività in un cantiere nell’ambito più ampio di un appalto.
A sollevare i dubbi ci ha pensato l’Anie, la federazione delle imprese elettroniche che ha posto un quesito molto chiaro: il sistema di verifica della congruità della manodopera che è stato introdotto attraverso il Decreto Ministeriale n. 143/2021, si deve applicare anche alle imprese non edili – come quelle metalmeccaniche – il cui compito è quello di svolgere una serie di attività accessorie al cantiere edile? Volendo sintetizzare al massimo la domanda, la richiesta effettuata dall’associazione è se gli obblighi coinvolgono esclusivamente le imprese edili che applicano il contratto collettivo o anche le altre?
Il quadro normativo nel quale si sviluppa la vicenda
Ad introdurre la verifica della congruità della manodopera è stato l’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto Legge n. 76/2020, il cui obiettivo di fondo è sempre stato quello di contrastare il lavoro irregolare e, contestualmente, promuovere la correttezza retributiva e contributiva all’interno dei vari cantieri aperti nel nostro Paese.
A disciplinare la materia è stato anche il Decreto Ministeriale n. 143/2021 che ha disciplinato quali sono gli aspetti normativi che devono essere
applicati e che, soprattutto, ha stabilito che la verifica ha come oggetto l’incidenza della manodopera all’interno di un determinato intervento che è stato realizzato in un settore edile. Le norme si applicano per i lavori pubblici e per quelli privati e viene effettuata tramite le Casse Edili o Edilcasse competenti per territorio.
Il decreto – nello specifico al comma 2 dell’articolo 3 – ha esplicitamente precisato che la congruità deve essere determinata attraverso una serie di dati che vengono forniti direttamente dall’impresa principale e che devono fare riferimento:
- al valore complessivo dell’opera che viene realizzata;
- all’insieme del valore dei vari lavori che sono inclusi nell’intera opera;
- alla committenza o alle varie (ovviamente se ci sono) imprese che hanno ottenuto dei subappalti.
Stando a quanto previsto dalla normativa la verifica si riferirebbe esclusivamente alle attività che sono riconducibili all’edilizia, escludendo dai vari calcoli le lavorazioni che non sono strettamente edili (in questa voce vi rientrano, solo per fare un esempio, quelle che riguardano la semplice fornitura di materiali o apparecchiature).
Cosa dice il Ministero sulle imprese non edili
Facendo riferimento ad una serie di precedenti interpelli e alla giurisprudenza di prassi (compresa quella della Corte di Cassazione) il Ministero del Lavoro ha quindi precisato che:
- sono obbligate ad iscriversi alla Cassa Edile solo e soltanto le imprese che svolgono la propria attività prevalentemente nel settore edile e, quindi, applicano il contratto nazionale collettivo di settore;
- altro discorso è la verifica della congruità della manodopera, che costituisce un obbligo funzionale legato al rilascio del Durc. Questo onere si applica anche alle imprese non edili, ma solo per quanto riguarda le opere edili che dalle stesse vengono effettuate all’interno dei cantieri.
Questo significa, in altre parole, che la verifica della congruità è altra cosa e, soprattutto, è autonoma rispetto all’iscrizione ad una Cassa Edile. È strettamente coinvolta ad un intervento, non è connessa alla natura stessa dell’impresa.
Questa situazione comporta quanto segue:
- le imprese edili sono obbligate ad iscriversi ad una Cassa Edile e devono richiedere il Durc per tutte le opere che realizzano all’interno di un cantiere;
- le imprese non edili devono richiedere il Durc di congruità solo e soltanto per i lavori edili che svolgono, ma non devono iscriversi ad una cassa edile.
Le casse edili, da parte loro, devono rilasciare il Durc di congruità anche alle imprese che non sono iscritte: il rilascio della documentazione non può essere subordinato ad un obbligo di iscrizione. Hanno, però, il diritto di richiedere un corrispettivo per il servizio che hanno svolto.
