Divorzio congiunto e separazione consensuale: ammissibile il trasferimento di immobili senza obbligo d’ intervento notarile

Con un’ importante pronuncia (Cassazione civile, SSUU., 29 luglio 2021, n. 21761), le S.U. intervengono su una questione pratica riguardante la validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio, riconoscendo piena autonomia alle parti in materia.

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Con la recente sentenza del 29 luglio 2021, n. 21761, la Cassazione Civile a sezioni unite si è pronunciata su una questione pratica concernente la validità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio, di particolare importanza perché fornisce indicazioni ben chiare alle quali molti Tribunali e Conservatorie dei Registri Immobiliari dovranno opportunamente attenersi.

Dopo aver ripercorso i precedenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Civ., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 2111; Cass. Civ., sez. V, 22 maggio 2002, n. 7493; Cass. Civ., sez. I, 27 ottobre 1922, n. 3299; Cass. Civ., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4306), le Sezioni Unite hanno convenuto che “gli accordi dei coniugi sono insindacabili da parte del giudice, che tanto in sede di separazione quanto in occasione del divorzio, può verificare solamente l’inadeguatezza delle disposizioni in favore della prole, o in caso di divorzio, la mancanza dei requisiti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ma il Tribunale non può in ogni caso sindacare le scelte negoziali compiute dalle parti nella regolazione di tutti i loro rapporti”.

Ne consegue che imporre alle parti di limitarsi a contrarre un preliminare di vendita e acquisto anziché il trasferimento immediato dei diritti immobiliari, significherebbe incidere in modo indebito sull’autonomia privata delle parti, tutelata dalla Costituzione agli artt. 2, 3, 41 e 42.

Occorre poi tenere conto di cosa succederebbe se uno dei due coniugi dopo la pronuncia della separazione o del divorzio non adempisse all’obbligo assunto nel verbale: l’altro coniuge si troverebbe ad avere come unico rimedio il ricorso all’azione di adempimento coattivo (art. 2932 c.c.), la quale comporterebbe un’ inevitabile allungamento dei tempi di definizione della crisi coniugale e un aumento esponenziale dei costi, che inciderebbe su una situazione economica spesso già fragile e compromessa in partenza.

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite si sono dunque dichiarate a favore della possibilità di trasferire gli immobili in sede di accordo di separazione o di divorzio, affermando il principio di diritto secondo cui:

“Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Tramite l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio è quindi possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza passare obbligatoriamente da un notaio.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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