La responsabilità per la realizzazione delle opere abusive ricade in capo ai proprietari e al direttore dei lavori. È questo, sostanzialmente, quanto scaturisce dalla sentenza n. 19871 del 28 maggio 2025 attraverso la quale la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato una condanna che è stata inflitta ai suddetti soggetti per aver realizzato delle opere in totale difformità al progetto autorizzato.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di comprendere le motivazioni che hanno portato i giudici a questa decisione.
Opere abusive, le responsabilità
Sotto la lente d’ingrandimento dei giudici della Corte di Cassazione sono finiti dei lavori effettuati in un piano cantinato, il quale, previsto come interrato, è stato trasformato in un volume fuori terra ed è stato dotato delle bucature necessarie per le porte e le finestre.
Il direttore dei lavori ha declinato ogni responsabilità in relazione alle opere abusive: benché fosse stato indicato come tale negli atti che erano stati depositati al Genio Civile, il professionista ha sostenuto di non avere mai ricevuto una lettera formale con la quale gli fosse stato comunicato l’incarico. Ma non solo: a suo parere la successiva sospensione dei lavori lo avrebbe dovuto escludere completamente da ogni responsabilità.
Queste argomentazioni sono state completamente respinte dalla Cassazione che ha espressamente chiarito che:
La circostanza che non si sia dato corso alla formalizzazione di una lettera di incarico è assolutamente ininfluente, in quanto ciò che conta è che, per l’amministrazione preposta al controllo, fosse presente una figura professionale in grado di accertare, nella fase di esecuzione, la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
Date queste premesse, non si potevano ritenere escluse le responsabilità del tecnico: il professionista in questione è stato individuato formalmente come il direttore dei lavori ed è tenuto a vigilare e a denunciare le eventuali difformità riscontrate.
Quali sono i doveri del direttore dei lavori
A definire quali debbano essere i compiti del direttore dei lavori è l’articolo 29 del Dpr n. 380/2001, il quale ha delineato quali debbano essere i suoi obblighi e le sue responsabilità. Entrando nello specifico, la norma prevede espressamente che:
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili […] della conformità delle opere […] unitamente al direttore dei lavori.
All’interno dello stesso articolo viene aggiunto che:
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nel momento in cui dovessero manifestarsi delle complete difformità rispetto ai progetti che sono stati presentati o delle variazioni essenziali:
Il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
Da quello che siamo riusciti ad appurare fino a questo momento appare indubbiamente chiaro che non sia sufficiente sospendere i lavori o allontanarsi dal cantiere per poter evitare delle conseguenze penali: il direttore dei lavori, per evitare ogni conseguenza dal punto di vista legale, deve segnalare gli abusi e formalizzare la rinuncia.
La Corte di Cassazione ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali consolidati su questo argomento e ha sottolineato che:
L’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunciando all’incarico.
Cass., Sez. III, n. 7406/2015
Le conseguenze pratiche di questa decisione
I giudici nella stessa sede hanno anche affrontato il profilo delle opere che vengono realizzate nelle zone sismiche, sottolineando che la normativa in materia non prevede delle attenuazioni.
Le violazioni da parte del direttore dei lavori sussistono a prescindere dalle eventuali valutazioni effettuate in un secondo momento sulla stabilità del manufatto: a fini strettamente penali quello che conta è l’omissione degli adempimenti che la legge impone a presidio della pubblica incolumità.
Il direttore dei lavori, quindi, è chiamato a vigilare e a comunicare le eventuali difformità fino alla conclusione dell’opera o fino a quando non vi rinunci formalmente.
