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Si tratta di un tema spesso oggetto di controversie giudiziali e che è stato anche oggetto di pronuncia della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2021.

La Cassazione ha cercato di chiarire fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori stabilendo che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto.

Rientrano quindi nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Ne deriva che, nonostante il direttore dei lavori non possa essere considerato l’esecutore materiale dell’opera, deve comunque fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente.

La Corte di legittimità ha sostenuto che “il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi”.

In sintesi, il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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