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Con il Decreto semplificazioni bis (D.L. 77/2021) recentemente convertito nella legge n. 108 del 29 Luglio 2021 sono state introdotte importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti, col fine di ridurre i tempi delle procedure di gara, attraverso modifiche alle procedure stesse e mediante la semplificazione degli oneri in capo agli operatori economici.

L’articolo 48 del decreto prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’articolo 23, comma 5, D.lgs. 50/2016; così facendo si manifesta la collaborazione tra il settore pubblico, che predispone l’idea progettuale, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso la proprie competenze tecniche.

Lo stesso articolo dispone poi che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, al soggetto ricorrente a cui vengono accolte le censure, spetta, all’esito del giudizio che lo vede vincitore, esclusivamente una tutela risarcitoria. Non viene, invece, riconosciuto il subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario.

L’articolo 50, col fine di accelerare gli investimenti e la realizzazione delle opere, prevede poi che, nel caso in cui la Stazione appaltante sia in ritardo nella stipulazione del contratto o nella consegna dei lavori viene attivato il potere sostitutivo d’ufficio o su richiesta dell’interessato.

Tra le principali novità, vi è anche l’innalzamento della soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto e l’introduzione di un nuovo meccanismo per cui il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte a tutela degli interessi dei lavoratori. Il contraente principale e il subappaltatore resteranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

Sono state modificate anche le procedure di gara per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici: prorogata l’efficacia delle norme previste nella legge 120/2020 in materia di affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia estese a tutte le determinazioni o atti di avvio del procedimento adottate entro il 30 giugno 2023.

Inoltre, si prevede che gli affidamenti diretti di servizi e forniture siano consentiti fino a 139.000 euro, e la procedura negoziata senza bando di gara per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1 milione di euro ovvero per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria con previa consultazione di almeno 5 operatori o di almeno dieci  per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5.350 milioni di euro).

Modificate anche le procedure di gara in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia, mediante la procedura aperta, ristretta o, qualora sussistano presupposti previsti, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del D.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, prevedendo in tali casi l’applicazione di termini ridotti. Per i settori ordinari, si prevede il ricorso alla procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice dei Contratti Pubblici, e per i settori speciali della procedura negoziata di cui all’articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dall’emergenza epidemiologica, i termini previsti non possono essere rispettati. 

Infine, si prevede l’estensione delle deroghe previste per termini e procedure di aggiudicazione fino al 30 giugno 2023 anche per gli appalti sopra soglia.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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