Chi deve pagare i danni cagionati nella realizzazione di un’opera pubblica

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A chi spetta pagare eventuali danni cagionati a terzi nel caso in cui venga realizzata un’opera pubblica? La risposta arriva dal Tribunale di Messina.

Tempo di lettura:3 Minuti

La realizzazione di un’opera pubblica può causare dei danni ad un privato. A chi spetta il risarcimento del torto subito? Alla Pubblica Amministrazione in qualità di committente o all’impresa che sta effettuando i lavori? A fornire alcune indicazioni in questo senso è stato il Tribunale di Messina, il quale, nell’intervenire su un caso concreto, ha spiegato che spetta ad entrambe in solido.

Realizzazione di un’opera pubblica

Attraverso la sentenza n. 1428/2025 il Tribunale di Messina è intervenuto sulle conseguenze dei danni provocati dalla realizzazione di un’opera pubblica. Il caso finito sulla scrivania dei giudici prende spunto dal cedimento di un fabbricato ubicato in un comune della Sicilia. Stando a quanto sostiene il proprietario, a determinare il problema sarebbero stati dei lavori di consolidamento effettuati nel centro abitato. Interventi eseguiti senza rispettare alcune regole tecniche.

La lamentela del proprietario dell’immobile è molto dettagliata e circostanziata: l’impresa appaltatrice avrebbe abbassato il piano di campagna, arrivando ad effettuare delle escavazioni e il taglio del terreno a ridosso e fin sotto il fabbricato che ha ceduto.

Nel progetto originario era prevista una distanza di almeno 2,55 metri tra la strada del cantiere ed il fabbricato. Nella realtà dei fatti, però, è stata molto inferiore: compresa tra 10 e 80 centimetri, risultava essere insufficiente a garantire quel minimo di stabilità che sarebbe servita per non danneggiare l’immobile.

Tra l’altro, secondo quanto ha denunciato l’istante, il progetto non prevedeva alcun tipo di scavo per realizzare la strada del cantiere. È proprio su questo punto che ha inizio il contenzioso: la realizzazione di questo accesso di servizio necessario per l’opera pubblica avrebbe determinato il crollo completo del fabbricato.

Da parte sua l’impresa appaltatrice sostiene che il manufatto sarebbe stato danneggiato perché in pessimo stato costruttivo e manutentivo. I lavori di realizzazione dell’opera pubblica avrebbero impattato solo in parte.

Chi deve pagare i danni provocati dall’impresa appaltatrice

Il Tribunale ha nominato dei CTU che hanno imputato la causa del crollo del fabbricato alla perdita di coesione del terreno per dilavamento, una conseguenza dello scavo che è stato fatto troppo a ridosso del manufatto e dalla pioggia che ha iniziato a cadere nello stesso periodo.

I CTU, inoltre, hanno messo in evidenza che l’impresa non ha rispettato le distanze progettuali. Ma soprattutto non si è fatta parte diligente nell’adottare le precauzioni necessarie per proteggere il fabbricato: sottomurazioni o micropali. Il fatto che abbia iniziato a piovere non ha fatto venire meno il nesso causale con le mancanze dell’impresa appaltatrice, dato che era un fenomeno meteorologico perfettamente prevedibile.

Ma a questo punto a chi spetta l’onere di risarcire il proprietario del fabbricato? Basandosi sulla giurisprudenza consolidata, i giudici del Tribunale di Messina hanno ricordato che la Pubblica Amministrazione e l’impresa appaltatrice sono sempre responsabili in solido. Questo significa che quando la PA è un committente deve sempre rispondere dei danni a terzi procurati dall’appaltatore.

Alcune precisazioni dei giudici

Nella sentenza i giudici del Tribunale di Messina hanno ribadito alcuni punti fermi nella realizzazione di un’opera pubblica. L’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non fanno decadere il ruolo di custode che deve essere sempre svolto dal committente. Quest’ultimo, anche quando è un ufficio della Pubblica Amministrazione, non può ritenere che la stipula di un contratto d’appalto sia sufficiente per far ricadere le responsabilità sull’impresa appaltatrice. Dovrebbe, invece, essere in grado di dimostrare che il danno sia stato determinato da un comportamento imprevedibile che è stato adottato dall’impresa.

Queste, sostanzialmente, sono le motivazioni per le quali la Pubblica Amministrazione committente e l’impresa appaltatrice sono responsabili in solido. Entrambe sono state condannate al risarcimento del danno provocato all’immobile ubicato nei pressi del cantiere.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo, giornalista con una solida carriera avviata nel 2002, è specializzato nell'analisi fiscale e macroeconomica applicata al settore dell'edilizia. Per il blog di GeoNetwork cura l'approfondimento degli scenari normativi e delle evoluzioni tributarie, offrendo una lettura strategica delle riforme che impattano sul mercato immobiliare, sulla gestione dei bonus edilizi e sul lavoro quotidiano dei professionisti tecnici.

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