Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in un secondo momento, può cambiare ruolo e diventare il collaudatore statico dell’opera pubblica per la quale ha svolto il precedente incarico? Dietro a questa domanda si cela un dubbio amletico di non poco conto: quanto può essere imparziale una professionista che ha dovuto vigilare sulla realizzazione di un progetto e poi ne deve attestare la sicurezza?
A fornire una serie di chiarimenti su queste perplessità è stato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha delineato con precisione i confini tra le due figure professionali (il CSE ed il collaudatore) e ha ricordato quali siano i profili di incompatibilità.
CSE e collaudatore statico, quali sono i confini di incompatibilità
Le problematiche affrontate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025 non sono semplici quesiti filosofici, ma rientrano nelle casistiche quotidiane che devono essere affrontate nella gestione dei cantieri pubblici, soprattutto laddove manca il personale ed è necessario ottimizzare il più possibile le risorse disponibili. Situazione, quest’ultima, che troppo spesso spinge le amministrazioni pubbliche a prendere in considerazione l’ipotesi di sovrapporre dei ruoli.
In questo contesto la problematica della compatibilità tra le funzioni di CSE e quelle di collaudatore statico è quanto mai attuale. La presa di posizione del MIT prende spunto dall’applicazione combinata di due differenti norme chiave:
- l’articolo 7, comma 3 della Legge n. 1086/1971, attraverso la quale il legislatore ha vietato di affidare il collaudo di un’opera a chi abbia partecipato alla sua progettazione, direzione o esecuzione;
- l’articolo 116, comma 6, lett. d) del Dlgs 36/2023 (il cosiddetto Codice dei Contratti), con il quale l’incompatibilità è stata estesa anche ai tecnici che nell’opera abbiano svolto una funzione di controllo, verifica, vigilanza o direzione sul contratto che deve essere collaudato.
La posizione del MIT è chiara e non lascia adito a dubbi o ad altri tipi di interpretazione: il CSE è una delle figure incompatibili. Tra i compiti che svolge questo professionista rientrano anche quelli di vigilanza tecnica sull’esecuzione dell’appalto. Anche quando non dovessero essere stati affidati altri incarichi nel progetto, il coordinatore per la sicurezza non può rientrare nel ventaglio dei soggetti che possono essere nominati collaudatori statici della stessa opera.
Come ha giustificato la propria decisione il MIT
La risposta del MIT deve essere accuratamente ricostruita, richiamando il quadro normativo che nel corso del tempo si evoluto in modo particolarmente coerente. Ed il cui scopo principale è quello di tutelare la terzietà e l’indipendenza del collaudatore.
La base normativa per comprendere la decisione è la Legge n. 1086/1971, che già a suo tempo aveva introdotto il divieto di affidare allo stesso professionista l’incarico di collaudatore e il compito di progettare o dirigere i lavori. Successivamente, con i nuovi codici degli appalti, il principio è stato ulteriormente ampliato ed è arrivato a comprendere qualsiasi tipo di attività di vigilanza o controllo: l’intento di fondo di evitare delle interferenze tra chi deve effettuare delle verifiche sull’opera e chi ha partecipato alla sua esecuzione.
Più di recente, l’articolo 116, comma 6, lett d) del Codice degli Appalti Pubblici ha espressamente ribadito che un qualsiasi incarico di collaudo non possa essere conferito:
a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
Siamo di fronte ad una formulazione indubbiamente ampia, che sostanzialmente ha ripreso quanto previsto dal precedente articolo 102, comma 7, del Dlgs n. 50/2016 e che trova riscontro anche all’interno dell’articolo 141, del Dlgs n. 163/2006 e nella Legge n. 109/1994 (Legge Meroni).
Il principio di indipendenza è stato ribadito anche dall’articolo 16, comma 4 del Codice degli Appalti, che obbliga le stazioni appaltanti ad adottare delle misure efficaci per prevenire e risolvere eventuali conflitti di interesse.
Punti importanti da ricordare
Il Mit sottolinea che l’eventuale cumulo giuridico tra il collaudo statico e il collaudo tecnico-amministrativo è possibile solo quando il professionista è in possesso dei requisiti tecnici e, soprattutto, non si trovi nelle condizioni di incompatibilità
Su questo argomento la Corte di Cassazione – sez. IV, n. 24915/2021 e sez. III, n. 18040/2024 – ha espressamente qualificato l’attività del CSE come di alta vigilanza, che deve essere esercitata anche attraverso i poteri di controllo e di sospensione delle lavorazioni.
Ed è proprio questo ruolo assunto dal CSE – ossia di vigilanza tecnica – a rendere il suo ruolo incompatibile con quello del collaudatore statico, che deve essere imparziale.
