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Può accadere che, in merito ad un contratto già in corso di esecuzione, si avverta la necessità di una rinegoziazione, a causa di sopravvenienze che non potevano essere previste al momento della sua conclusione e che siano tali da impedire o rendere troppo difficoltoso il perdurare dell’adempimento.

Per sopravvenienze devono intendersi tutti quegli eventi futuri e imprevedibili, il cui verificarsi prescinde dalla volontà delle parti e che siano tali, però, da incidere sulla regolare prosecuzione del contratto. In questi termini, il fenomeno della rinegoziazione è indissolubilmente legato al fattore tempo, il cui solo scorrere può determinare il sopravvenire di una situazione dalle parti non preventivabile in sede di stipula del contratto.

Si tratta di un tema oggi più che mai rilevante, dato il particolare momento storico che stiamo attraversando.

In proposito, con la relazione tematica n° 56, la Cassazione ha affrontato il problema dei rimedi contrattuali a disposizione delle parti di un contratto travolto dalle misure di contenimento del Coronavirus, con l’intento di salvaguardare quei contratti conclusi prima dell’emergenza sanitaria.

La Cassazione, partendo dalla rassegna dei rimedi contemplati dal nostro ordinamento per un evento imprevisto e generale quale l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, conclude accordando la preferenza alla rinegoziazione del contratto in luogo della risoluzione “per ogni contratto il cui originario equilibrio delle prestazioni sia stato significativamente alterato dall’emergenza Covid-19”.

Individuando la base legale nel principio della buona fede, così come richiesto dall’articolo 1375 del Codice Civile, la Cassazione arriva a fondare un preciso obbligo delle parti alla rinegoziazione.

Secondo la Suprema Corte “la stessa esecuzione deve rispecchiare i contenuti e gli obiettivi della operazione economica che le parti avevano suggellato nel contratto. Pertanto, a fronte di eventi imprevisti che alterino l’equilibrio delle prestazioni originariamente previsto, alle parti spetta in primo luogo di aggiornare il contratto, rimodulando le prestazioni in considerazione delle mutate circostanze, mirando a salvare il contratto e il sottostante rapporto economico”.

A testimoniare la serietà di tale obbligo vi è la previsione del ricorso all’esecuzione specifica nei casi in cui le parti neghino la rinegoziazione o la intraprendano senza la reale volontà di giungere ad un accordo che rimetta il contratto in condizione di attuare la volontà negoziale originariamente pattuita prima dell’emergenza.

Si tratta dunque di un orientamento ben preciso che mira a contenere le pesanti conseguenze che la pandemia ha prodotto e continuerà a produrre sul piano dei rapporti economici, per la Cassazione “Quella descritta è una soluzione che appare intonata alla rilevanza sociale dell’impresa, cui fa da pendant l’interesse generale alla sua sopravvivenza. Si tratta di un principio ben radicato nell’ordinamento, a caratura costituzionale, rinforzato da una marcata espressione nei Trattati e nelle direttive dell’Unione Europea.”

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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