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A seguito dell’emanazione del decreto cd. Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) resosi necessario per contrastare i deleteri effetti anche economici dell’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio dei Ministri ha stabilito la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Ci si chiedeva dunque se in questa sospensione rientrassero anche vari adempimenti collegati alle imposte indirette quali ad esempio la registrazione di un contratto di locazione il cui termine per l’adempimento scadesse in detto periodo temporale

A rispondere al quesito è stata la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8E del 3 aprile u.s. (questo il link al documento completo https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af ) che ha cercato di rispondere a tutti i principali quesiti applicativi della norma, presentati nelle settimane precedenti da professionisti e contribuenti.

Questo il passaggio che riguarda la registrazione dei contratti di locazione e di comodato:

1.21 Sospensione versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione

QUESITO: Si chiede se rientrino nella sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto anche i versamenti dell’imposta di registro da effettuare in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione.

RISPOSTA: Si premette che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 62, comma 1, del Decreto «sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020». Pertanto, se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate, il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 30 giugno 2020. Dato che in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio è subordinata alla richiesta di registrazione, se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento. Coerentemente, deve ritenersi che se il contribuente si avvale della sospensione anche per la registrazione dei contratti di locazione di immobili non sia tenuto al relativo versamento dell’imposta. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti resta dovuto il relativo versamento dell’imposta. Il contribuente è tenuto altresì a effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovuta per i contratti di locazione già registrati.

Tutto chiaro per le nuove registrazioni: il termine è sospeso e con esso il pagamento dell’imposta di registro; qualora invece si voglia registrare comunque il contratto (registrazione possibile peraltro in via telematica) si dovrà pagare anche la relativa imposta, se dovuta.

Più perplessi lascia il passaggio finale per cui, se il contratto è già in essere e si deve pagare l’imposta di registro annuale, detto termine di adempimento non è sospeso e bisogna comunque procedere al pagamento nei termini originari, nonostante la complicata situazione attuale.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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