Tempo di lettura:2 Minuti

Tra le questioni più complesse di questo ultimo periodo vi è, senza dubbio, l’adempimento della obbligazione di pagare il canone, che esso sia collegato ad una locazione abitativa o che sia collegato ad una locazione commerciale.

Sulla locazione abitativa tutto tace, fermo restando che in caso di avvio di una procedura di sfratto il conduttore potrà chiedere ed ottenere, eventualmente, il termine di grazia (solitamente tre mesi); sulla locazione commerciale invece qualcosa di più nelle norme emanate per far fronte all’emergenza si trova.

Vero è che si trova più che altro la possibilità di ottenere un credito di imposta (quindi uno sconto sulle tasse future a fronte però del pagamento attuale del canone d’affitto) e ben poco altro.

E se allora un inquilino di un fondo commerciale, che magari ha dovuto chiudere la sua attività per quasi due mesi, non riesce a pagare)? Verrà sfrattato? O esistono delle moratorie? E se ha già dato al locatore, a garanzia del pagamento, degli assegni che oggi rischiano di essere scoperti se posti all’incasso?

Alla prima domanda per ora non abbiamo risposta; è presumibile però che il conduttore possa provare a sospendere uno sfratto (che peraltro, anche economicamente, oltre che moralmente è poco consigliabile al locatore) adducendo cause di giustificazione all’inadempimento collegate a stato di necessità e forza maggiore e, comunque, il DL 6/2020 prevede che “il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tale norma comunque più che altro evita di aggravare la posizione del debitore con eventuali richieste danni, non ne sospende però la prestazione (tenendo conto che esistono due posizioni contrattuali comunque da tutelare, non solo il conduttore ma anche il locatore che conta nel suo diritto di credito al pagamento del canone), e fa comunque riferimento ad una valutazione che avverrà in sede giudiziale, quindi già avviata una controversia.

Alla seconda domanda invece ha provato a dare risposta il Tribunale di Bologna, con decreto 4976 del 12 maggio u.s., emanato, inaudita altera parte (cioè senza contraddittorio), all’esito di un procedimento cautelare di urgenza avviata dal conduttore per evitare che venissero messi all’incasso assegni a suo tempo dati a garanzia di pagamento del canone, ed oggi, qualora messi in pagamento, scoperti per mancanza di fondi.

Il Tribunale, tenendo conto delle conseguenze negative che subirebbe il conduttore di fronte alla messa in pagamento di assegni privi di provvista (cioè scoperti) quali «la segnalazione al CAI e conseguentemente a norma dell’art. 9 L. o. 386/1990 anche il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno ed il divieto di emissione di assegni, nonché l’iscrizione del protesto da parte del pubblico ufficiale», ha ritenuto opportuno emanare un provvedimento cautelare d’urgenza, appunto anche senza contraddittorio, ordinando al locatore di non incassare gli assegni e rinviando comunque al proseguo del giudizio per valutare la situazione nel merito, tenendo anche conto di eventuali accordi transattivi in essere tra le parti.

Probabilmente nei prossimi mesi assisteremo a numerose pronunce sulla questione; questo intanto è un primo passo nella valutazione di tutti i diritti da tutelare in situazioni analoghe a questa.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *