“Costi Massimi Specifici” dei prodotti edilizi: il Decreto del MITE finalmente in Gazzetta

Calmieramento del mercato edilizio? Aumento del 20% su massimali di spesa per gli interventi Ecobonus, non più “omnicomprensivi”

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La Legge di Bilancio 2022 aveva previsto, per alcune tipologie di beni coperti dai vari bonus edilizi, il calmieramento del mercato.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 marzo il tanto atteso Decreto del Ministro della Transizione Ecologica con la definizione dei costi massimi agevolabili, per le diverse tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali in edilizia.

L’opera di trasparenza e comunicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica è stata tuttavia travisata da una parte del mondo dell’edilizia dato che diversi operatori hanno iniziato ad applicare subito il decreto, nonostante esso non fosse ancora apparso in Gazzetta e quindi non fosse ancora legge dello Stato.

Il cosiddetto “Decreto Prezzi”, fissa i massimali di spesa per gli interventi legati al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, sia in caso di fruizione diretta della detrazione IRPEF, sia in caso di esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

Il decreto definisce i “costi massimi specifici” ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art. 119, comma 13, lettera “A” e all’art. 121, comma 1-ter, lettera “B” del DL n. 34 del 2020, in base a quanto previsto all’art. 2, ovvero, tutti interventi riconducibili alla riqualificazione energetica.

Occorre però tenere presente che per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, i massimali da rispettare sono invece quelli previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del DL n. 34/2020.

Per gli interventi soggetti al nuovo “decreto Prezzi” sono quindi ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), e per l’asseverazione di congruità.

I nuovi importi, al netto di IVA, oneri professionali e posa in opera, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia presentata dopo l’entrata in vigore del decreto, fissata 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dunque a partire dal 15 aprile p.v.

Per gli interventi non presenti nell’allegato “A” del decreto, invece, per l’asseverazione si continuerà a tenere conto dei massimali calcolati utilizzando i prezziari regionali, i listini delle camere di commercio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

In sostanza, il provvedimento innalza i prezzi dei prodotti di circa il 20% rispetto all’Allegato “I “del DM 6 agosto 2020, questo per tener conto degli aumenti dei prezzi delle materie prime tra il 2020 e il 2021.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i massimali di cui all’allegato “A” del Decreto saranno aggiornati in base agli esiti del monitoraggio ENEA sull’andamento delle misure agevolative e dei costi di mercato.

Andreana Hedges

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Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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