I costi della manodopera possono non essere indicati e la loro assenza non è causa di esclusione dalla procedura di gara. Se, ovviamente, il disciplinare non richiede la loro indicazione. Questo assunto è importante, perché quando si vengono a verificare dei casi del genere, il fatto che i costi della manodopera non vengano indicati, non costituisce nemmeno un valido motivo per presentare un ricorso, soprattutto se il soggetto che lo ha presentato si è comportato nello stesso modo: questo, infatti, entra in conflitto con il principio di coerenza e buona fede.
In altre parole, quando un operatore economico dovesse contestare la mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza da parte di un concorrente, ma si sia comportato nello stesso modo, deve essere applicato il principio Nemo potest venire contra factum proprium.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire meglio.
Costi della manodopera, cosa comporta la mancata indicazione
Sull’argomento è entrato a gamba tesa il Tar Lazio con la sentenza n. 5508 del 17 marzo 2025, attraverso la quale è stata confermata la legittimità dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento della gestione di alcuni servizi bancari ai sensi del Dlgs n. 36/2023.
A proporre il ricorso è stato un operatore economico secondo il quale ci sarebbero state alcune irregolarità dell’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria. Queste anomalie non sarebbero state valutate in maniera corretta dalla stazione appaltante. Ma non solo: nella documentazione non era stato indicato il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.
La verifica delle anomalie
La sentenza emessa dai giudici ruota attorno alla valutazione delle anomalie dell’offerta. Il Tar ha richiamato alcuni principi su cui si poggia la giurisprudenza, spiegando che la stazione appaltante ha l’obbligo di fornire dei chiarimenti solo e soltanto in presenza di un giudizio negativo della verifica di anomalia dell’offerta. Mentre non è necessario presentare una motivazione analitica nel caso in cui dovesse sopraggiungere un giudizio positivo.
Cosa significa tutto questo? Molto semplicemente che, nel caso in cui l’offerta venga ritenuta sostenibile, non servirà corredarla di un approfondito apparato motivazionale, sempre che non emergano degli elementi ritenuti illogici o di macroscopici errori di valutazione. Nel caso preso in esame tutto questo non è emerso.
In realtà, secondo il giudice, spetterebbe direttamente all’operatore economico che è stato escluso dall’aggiudicazione portare delle prove atte a dimostrare che la valutazione effettuata dall’amministrazione è sbagliata. Non sono sufficienti, in questo caso, delle contestazioni generiche:
In tema di giudizio di anomalia dell’offerta, è onere di chi contesti il giudizio dell’Amministrazione fornire specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce l’erroneità, la quale deve essere evidente, ossia tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico.
La ricorrente, nel caso preso in esame, non ha provveduto a fornire delle prove attraverso le quali si potesse appurare che l’offerta presentata dall’aggiudicataria fosse insostenibile.
Quando non si può contestare l’omissione dei costi della manodopera
Secondo la ricorrente un ulteriore problema era costituito dal mancato rispetto dell’articolo 108, comma 9, del Dlgs n. 36/2023, il quale prevede esplicitamente che:
Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
In altre parole l’aggiudicataria non aveva provveduto ad indicare i costi della manodopera e della sicurezza, sarebbe dovuta essere stata esclusa. Il Tar non è stato dello stesso parere: il disciplinare di gara aveva previsto esplicitamente la presenza dei costi per la sicurezza. Ma soprattutto il modello dell’offerta, che aveva predisposto la stazione appaltante, non prevedeva un campo specifico nel quale indicare questo tipo di costi.
Indubbiamente, però, a condizionare la decisione del Tar è stato un altro elemento: anche la ricorrente non aveva provveduto ad indicare i costi della manodopera e della sicurezza all’interno dell’offerta che aveva presentato. Il giudice, per questo motivo, ha richiamato il principio Nemo potest venire contra factum proprium, in altre parole nessuno può comportarsi in contraddizione con il comportamento che ha tenuto in precedenza.
Secondo il Tar non è ammissibile presentare un ricorso attraverso il quale si ritiene illegittimo il comportamento tenuto dalla stessa ricorrente. Questo tipo di impugnativa serve semplicemente a strumentalizzare le tutele previste dalla legge per semplici motivi opportunistici.