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La Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 31806 del 5 dicembre 2019 interviene sulla questione della quantificazione della presunzione del 10 % prevista dall’art.9 del TU.

La questione vuole chiarire se, in caso in una successione vengano indicati denaro, gioielli e mobilia senza avvalersi di un inventario, tale valore vada a far parte della base imponibile netta su cui andar a calcolare la presunzione.
La Cassazione chiarisce che anche in caso di beni mobili dichiarati per un valore inferiore alla presunzione, essi non andranno a fare da base imponibile per il calcolo della presunzione in quanto questo ingenererebbe un ingiustificato aumento dell’imposizione fiscale e l’imposta di successione dovrà essere calcolata sul valore dell’attivo ereditario, aumentato del 10% senza contare detti beni.

Questa la massima “Premesso che l’attivo ereditario è costituito da tutti i beni ed i diritti che formano oggetto dell successione, esclusi quelli specificamente esentati dall’imposta, la norma di cui all’art. 9 D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo “per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore”. Tale norma deve essere interpretata nel senso che il valore presunto comprende anche quanto eventualmente dichiarato dal contribuente, con la conseguenza che è illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del 10% sull’attivo ereditario, dopo aver aggiunto il valore dichiarato dall’erede per denaro, gioielli e mobilia; in presenza pertanto di un valore dichiarato inferiore a quello presunto, l’imposta principale di successione deve essere sempre calcolata, per quanto riguarda i beni mobili, sul valore presunto, mentre l’imposta complementare deve essere liquidata sulla differenza fra il valore presunto e quello dichiarato (Cass. 25.2.2008 nr 4751). Si deve dunque ritenere illegittima la pretesa del fisco di calcolare la percentuale presuntiva del dieci per cento sull’attivo ereditario alla luce di importi dichiarati superiori alla suddetta percentuale.”

Si precisa altresì che anche nel nuovo modello telematico i beni inseriti con il codice DN (denaro gioielli e mobilia) vengono conteggiati scorporati dal 10% e quindi se l’importo è inferiore al 10% l’imposta si calcolerà su una base imponibile maggiorata del 10% (calcolato aggiungendo la parte mancante rispetto ai beni dichiarati), se superiore, la maggiorazione sarà sempre del 10%, salvo inventario analitico.

Questo il passaggio delle Istruzioni Ministeriali:

Denaro, mobilia e gioielli si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico (redatto a norma degli artt. 769 e seguenti del c.p.c.) risulti un importo diverso, in questo caso utilizzare il cod. BI e non DN.
Pertanto:
a) Se nella dichiarazione di successione non è indicato alcun importo per denaro, mobilia o gioielli, l’ufficio applicherà la presunzione nella misura del dieci per cento del valore netto imponibile della singola quota ereditaria;
b) Se nella dichiarazione di successione è indicato un importo inferiore al dieci per cento del valore netto dell’asse ereditario, l’ufficio applicherà la presunzione in misura pari alla differenza dell’importo necessario al raggiungimento dell’ammontare previsto dalla presunzione.
c) Se nella dichiarazione di successione sono indicati denaro, mobilia e gioielli per un ammontare superiore al dieci per cento, l’ufficio non applicherà nessuna maggiorazione.
Nel caso in cui venga presentato un inventario analitico (da allegare nel quadro EG), contenente l’esatta descrizione di tutti i beni mobili di appartenenza del defunto e la loro stima, verrà considerato il valore indicato nell’inventario, anche se minore alla presunzione del 10%.
L’inventario deve essere redatto a norma degli art. 769 e seguenti del Codice di procedura civile e successive modifiche.

questo il link alla sentenza integrale sul Sito della Cassazione

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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