Quando si parla di conviventi more uxorio ci si riferisce a due persone che vivono insieme come se fossero una famiglia, pur non essendo sposati. I due dovranno dunque essere legati da una relazione affettiva e da una comunione di vita e potranno dare prova della loro condizione tramite il certificato di stato di famiglia, il quale prevede che, nel momento in cui si dichiara la residenza comune all’anagrafe, sia chiesto anche che venga registrato lo stato di famiglia.
Inoltre, per poter esercitare i diritti previsti dalla legge Cirinnà non basterà la sola iscrizione nello stesso nucleo familiare ma si dovrà, infatti, formalizzare la propria unione iscrivendosi nell’apposito Registro delle convivenze di fatto del Comune dove si ha la residenza.
Ma cosa accade nel caso in cui si instauri una convivenza more uxorio e si ha diritto all’assegno di divorzio?
Su tale questione si sono pronunciate le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 32198/2021, riguardante una donna divorziata e percipiente un assegno divorzile dall’ex marito, che instaurava una stabile convivenza con un altro uomo dal quale ha avuto anche una figlia.
L’ex marito, non appena appresa la notizia, ha agito in giudizio per ottenere la cessazione dell’obbligo di versare l’assegno divorzile.
Secondo la legge italiana, attualmente il diritto all’assegno viene meno nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze, ma nulla dice in merito all’ipotesi della convivenza.
Pertanto, in relazione al diritto di mantenere l’assegno divorzile nel caso dell’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge beneficiario della prestazione, si sono registrati diversi orientamenti giurisprudenziali. Per questa ragione, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 ha chiarito la questione stabilendo che “l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno”, sottolineando che l’assegno divorzile svolge la doppia funzione assistenziale e compensativa.
Nel caso in esame, il nuovo legame elimina la funzione assistenziale, poiché la donna ha instaurato una nuova convivenza. Tuttavia, la funzione compensativa permane perché volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge.
In altre parole, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato le proprie aspirazioni lavorative in favore della famiglia, è corretto che veda garantito un contributo compensativo di assegno divorzile anche se ha costituito una nuova unione familiare.
La Corte, tuttavia, ha specificato che l’instaurazione della nuova convivenza more uxorio influisce sull’entità dell’assegno divorzile, poiché va presa in considerazione l’apporto economico che il nuovo assetto familiare fornisce all’ex coniuge beneficiario dell’assegno.