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Sul supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 176/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sullo stesso supplemento n. 43/L è stato, anche, pubblicato il decreto legge coordinato con la legge di conversione recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel provvedimento, in vigore dal 25 dicembre u.s., è stato introdotto il nuovo art. 17-ter, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali”, il quale prevede che si applichi la disciplina in materia di equo compenso, indicata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all’accesso ai benefici fiscali.

In sintesi, la norma prevede l’obbligo per i soggetti cessionari dei crediti, e in particolare per istituti di credito e intermediari finanziari, di osservare le disposizioni sul c.d.equo compenso, come introdotto ad opera dell’art 19-quaterdecies del DL 148/2017 e successivamente oggetto di modifiche ad opera della L.205/2017, nei confronti dei professionisti incaricati.

Questo il testo:

Art. 17 ter Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali 1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e’ fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai sensi del comma 1, segnalando eventuali violazioni all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo
Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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