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Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 203 del 14 agosto 2020) è stato convertito in legge con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14.10.2020.

All’interno, insieme alle molteplici agevolazioni fiscali prevsite, alcune attese modifiche riguardanti il superbonus 110%

Innanzi tutto viene confermato quanto già previsto dal DL ad agosto: le maggioranze assembleari per i superbonus in condominio sono date da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Con la conversione in legge poi vengono aggiunte ulteriori specifiche ed in particolare: le maggioranze ridotte sono estese anche alla votazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura e, soprattutto, le assemblee sono valide anche in videoconferenza, aspetto essenziale in tempo di limitazioni dovute all’epidemia Covid in atto.

Ma vi è di piu:

il Superbonus 110% che viene esteso alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico (art.80 comma 6) e ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione spettante al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetterà per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

Vengono altresì innalzati i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009.

Infine, due interventi essenziali: viene ulteriormente chiarita la definizione di “accesso autonomo” dall’esterno e che la asseverazione del tecnico sulla regolarità urbanistica dell’immobile, per gli interventi condominiali, dovrà limitarsi alle parti comuni.

Di seguito l’estratto degli articoli rilevanti:

Art. 63 Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e’ inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche’ l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.».

1-bis. All’articolo 66 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalita’ di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra’ la riunione e dell’ora della stessa»; b) dopo il quinto comma e’ aggiunto il seguente: «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea puo’ avvenire in modalita’ di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e’ trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita’ previste per la convocazione».

ART 51 Piccole opere e interventi contro l’inquinamento COMMA 3

3-quater. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta’ non esclusiva».

3-quinquies. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente: «13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».

Art. 57 bis Modifiche all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020

1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»; b) dopo il comma 4-bis e’ inserito il seguente: «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita’ produttive».

Art. 80 Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

6. All’articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche’ alla categoria catastale A/9 per le unita’ immobiliari non aperte al pubblico».

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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