Lavoro e previdenza sono due pilastri fondamentali sui quali si reggono le regole per accedere alle agevolazioni previste dal Conto Termico 3.0 (disciplinato dal Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025): il mantenimento degli incentivi si basa sul rispetto delle regole in materia. La misura è allineata alla logica dei bonus edilizi, impattando direttamente sui rischi operativi per tecnici e committenti.
Conto Termico 3.0, i criteri per accedere
Una delle novità introdotte attraverso il Conto Termico 3.0 è stato l’inasprimento dei criteri di affidabilità del soggetto responsabile: gli incentivi vengono erogati solo e soltanto se quest’ultimo è regolare nei confronti dello Stato.
A finire sotto la lente d’ingrandimento sono due grandi voci:
- la regolarità contributiva (Durc);
- la regolarità fiscale.
Regolarità contributiva (Durc)
Tra i compiti del Gestore dei Servizi Energetici c’è la verifica della regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi attraverso il Durc:
- sono considerate delle violazioni gravi le inadempienze nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali che sono state accertate definitivamente;
- vengono considerate rilevanti le soglie previste dal Dlgs n. 36/2023 (il Codice degli Appalti): una violazione si considera grave quando l’importo è superiore a 5.000 euro;
- nel momento in cui si dovesse riscontrare un Durc irregolare a seguito della presentazione della domanda o durante l’erogazione delle rate (per gli incentivi che superano i 15.000 euro) viene bloccato il pagamento o rigettata l’istanza.
Conto Termico e regolarità fiscale
Non possono accedere alle agevolazioni previste dal Conto Termico 3.0 quanti abbiano dei debiti certi, liquidi ed esigibili con il Fisco:
- la violazione deve essere accertata attraverso una sentenza o un atto amministrativo non più impugnabile;
- i contribuenti, che risultano essere in mora con il Fisco, non hanno la possibilità di sottoscrivere il contratto con il Gse per vedersi riconoscere l’incentivo;
- il Gestore dei Servizi Energetici provvederà ad incrociare i dati con l’Agenzia delle Entrate per verificare se ci siano delle pendenze che superano le soglie previste dalla legge (generalmente parametrate ai 5.000 euro previsti per i pagamenti della Pubblica Amministrazione).
Esclusione e decadenza
Le nuove regole che disciplinano il Conto Termico 3.0 prevedono che:
- quando dovesse esserci una falsa dichiarazione sulla regolarità fiscale o contributiva, scatta immediatamente la decadenza del beneficio, con l’obbligo di restituire quanto è già stato percepito, a cui si devono aggiungere gli interessi;
- nel caso in cui le irregolarità dovessero emergere nel corso dell’istruttoria, il richiedente può essere invitato a regolarizzare la propria posizione prima della firma del contratto, sempre che l’operazione sia consentita dalle norme sulla pace fiscale o rateizzazioni attive.
Conto Termico 3.0 e la sicurezza sul lavoro
Un legame diventato oggettivamente inscindibile è quello tra il Conto Termico 3.0 e la sicurezza sul lavoro: quanti non dovessero rispettare quanto previsto dal Dlgs n. 81/2008 si vedranno infliggere delle sanzioni penali e perderanno completamente l’incentivo.
Violazioni gravi che causano la decadenza
L’incentivo viene revocato nel caso in cui, nel corso dell’installazione, dovessero essere riscontrate delle violazioni gravi, tra le quali rientrano:
- la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi;
- la mancata redazione del piano operativo di sicurezza da parte della ditta incaricata delle installazioni;
- quando dovessero mancare delle protezioni contro le cadute dall’alto (fattore determinante quando vengono installate delle pompe di calore o dei collettori solari sul tetto);
- l’eventuale presenza di lavoratori a cui non è stata fornita un’adeguata formazione o un addestramento specifico.
Le responsabilità dei privati
Anche quando il beneficiario finale delle agevolazioni è un soggetto privato ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa: per non perdere gli incentivi deve assicurarsi che la ditta fornisca la dichiarazione di conformità degli impianti e che il cantiere risulti essere completamente in regola.
Questo è un punto fondamentale, perché il Gse ha la possibilità di effettuare dei controlli in loco durante l’esecuzione dei lavori: nel caso in cui gli ispettori dovessero riscontrare delle condizioni di pericolo o l’assenza di dispositivi di protezione individuale possono bloccare l’iter di incentivazione.
La sanatoria parziale (articolo 42 del Dlgs. 28/2011)
Nel caso in cui dovessero essere riscontrate delle violazioni formali o minori il legislatore ha previsto una certa flessibilità:
- nel caso in cui la violazione della sicurezza non sia considerata grave o se dovesse riguardare degli aspetti documentali minori: il Gse può applicare una decurtazione dell’incentivo del 20% o del 25% invece che annullarlo completamente;
- le violazioni che mettono a rischio la vita dei lavoratori portano sempre alla decadenza immediata.
La certificazione degli installatori
Uno degli aspetti critici della sicurezza è costituito dalla qualifica di installatore. L’ottenimento dell’incentivo è condizionato dal fatto che l’impresa sia in possesso del patentino Fer (Fonti Energia Rinnovabile).
Operare senza essere in possesso di questa qualifica è considerata una violazione dei requisiti tecnici che va ad inficiare la sicurezza dell’impianto stesso.
