Tempo di lettura:4 Minuti

Quando un privato commissiona ad un’impresa l’esecuzione di un lavoro si configura la fattispecie dell’appalto, che il nostro Codice civile così sintetizza: “…. il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 – Nozione).

In pochi vocaboli vengono sottesi alcuni concetti rilevanti: il costituirsi di una obbligazione reciproca tra i contraenti, il contenuto patrimoniale della prestazione, l’organizzazione correlata con la figura dell’imprenditore. Concetti che troviamo descritti e regolamentati in altre parti del Codice, che richiameremo quando necessario.

Presupposto fondamentale per un corretto accordo di “affari”, un’obbligazione secondo il lessico civilistico, è la libera e consapevole scelta operata dai contraenti, corroborata da reciproca buona fede. L’obbligazione una volta formalizzata viene disciplinata da regole che descrivono il dare e l’avere, gli obblighi a cui si assoggetta ciascuno dei due contraenti.

Ci è ben chiara la differenza tra il “semplice” acquisto di un oggetto e l’accordo con cui si commissiona un lavoro edile inteso come il risultato di un insieme di attività e lavorazioni organizzate e complesse: l’appalto edile di cui qui trattiamo.

Nel caso dell’oggetto, poniamo un’automobile, ancorché meditata l’operazione di acquisto è rivolta a qualcosa di già definito. Di contro, nelle opere ci si impegna ad “acquistare” una cosa in divenire, una costruzione o delle lavorazioni che in forma coordinata abbiano come esito un buon lavoro, corrispondente alle aspettative della parte committente e del suo professionista tecnico.

Questo comporta la necessità di un progetto che nell’insieme delle sue componenti deve descrivere al meglio il risultato atteso: l’opera nelle sue dimensioni, prestazioni, caratteristiche e qualità. L’insieme dei documenti progettuali, se integrato da idonea documentazione, può inoltre consentire una corretta regolamentazione dell’appalto e della sua ineludibile componente economica, attraverso precisi accordi.

Nel quadro delineato non ci sfugge il ruolo strategico del professionista tecnico nella predisposizione di un buon progetto per il cliente e, stando all’argomento odierno, nel supportare il committente stesso nella delicata fase di contrattualizzazione dell’appalto.

Personalmente posso riportare positive esperienze di lavori privati, anche con committenze “collettive” quali le parrocchie, gestiti con procedure d’appalto che hanno garantito buoni esiti nella successiva fase d’esecuzione. Questo sia in termini di qualità costruttiva, sia nella gestione contabile del contratto.

Un poco di lavoro integrativo in fase di richiesta e vaglio delle offerte può consentire al committente e, non meno importante, al direttore dei lavori, di disporre in fase esecutiva di regole certe, idonee a disciplinare gli aspetti salienti dell’esecuzione dell’opera. In sostanza, gli elementi fondanti del “contratto” che, ai sensi del Codice, è: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” (art. 1321- Nozione)

In definitiva pochi e ben costruiti strumenti possono far sì che la già richiamata volontà consapevole del committente si concretizzi in un appalto governato da regole chiare, diffidando degli schemi di contratto che a volte l’imprenditore propone.

Non sostengo che dette proposte nascondano giocoforza clausole sfavorevoli, piuttosto invito il committente a “gestire” direttamente l’appalto, ovviamente supportato dal professionista tecnico di fiducia. Non auspico la contrapposizione tra i contraenti, semplicemente caldeggio l’equilibrio delle regole a cui entrambi si troveranno assoggettati.

All’obiezione che il discorso stia scivolando nel campo giuridico si può rispondere che la redazione di “capitolati e contratti” è da sempre materia del professionista tecnico, sin dai tempi in cui per tali mansioni veniva individuato uno specifico compenso.

In termini pratici si tratta di affiancare al progetto i seguenti documenti: un buon capitolato tecnico amministrativo, uno schema del contratto che verrà sottoscritto con l’impresa prescelta, una lettera d’invito che consenta di impostare correttamente la richiesta dei preventivi, in altri termini di consultare efficacemente il mercato.

Il capitolato e lo schema di contratto dovranno contenere clausole chiare concernenti i requisiti di accettabilità dei materiali, gli oneri organizzativi a carico dell’imprenditore, le garanzie prestate sotto forma di polizze di responsabilità civile e fidejussioni, le modalità di liquidazione degli acconti, le verifiche da effettuare e la documentazione da acquisire prima della liquidazione del saldo, le garanzie sull’opera eseguita, ogni altro elemento ritenuto saliente per una buona realizzazione e per la successiva gestione dell’opera. Non mancano utili esempi di capitolati tipo e di accordi contrattuali, quel che conta è che tali schemi, ove assunti come base, siano vagliati criticamente e adattati al caso specifico.

Una volta predisposto un buon progetto tecnico, l’elemento di novità che può essere inserito nell’appalto privato è un’efficace gestione dell’acquisizione delle offerte attraverso uno strumento e una tecnica utili a garantire il committente e lo staff tecnico. Lo strumento è una buona lettera d’invito, la tecnica un vaglio critico sia degli operatori da consultare, sia dei contenuti delle offerte che il mercato ci fornirà.

Su entrambi torneremo a breve con il prossimo approfondimento blog.

Gianluca Scacchi

Autore

Gianluca Scacchi

30 anni di esperienza professionale negli uffici tecnici della pubblica amministrazione. Responsabile unico del procedimento (RUP) di lavori pubblici. Libero professionista tecnico dal 2004. Progettista e/o direttore di lavori pubblici per oltre venti opere. Formatore della sicurezza accreditato AIFOS. Esperto componente di commissione del paesaggio. Iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Como.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *