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Con questo intervento prosegue l’approfondimento del tema dell’appalto di un lavoro privato ponendo ora l’attenzione sulla fase di consultazione degli operatori: come il committente può sondare al meglio il mercato e acquisire la giusta offerta da parte di una buona impresa.

Colui che deve affidare l’esecuzione di opere o lavori, il committente appunto, è chiamato ad operare con la dovuta attenzione la scelta dell’impresa affidataria. Questo, oltre che per prevenire cattivi risultati discendenti da una errata opzione, anche per la responsabilità che il D.lgs 81-2008, “testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pone in capo alla figura del “committente”, definito come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”.

La norma, di primaria importanza, presidia come sappiamo la sicurezza nei cantieri e impone a colui che affida l’esecuzione dei lavori un’attenzione particolare nella scelta delle imprese esecutrici, da attuarsi mediante la preventiva verifica della loro idoneità tecnica e professionale. Operazione che poggia su puntuali riscontri documentali ed oggettivi. Il decreto, consapevole della delicatezza di tale passaggio, prevede la possibilità di affiancare al “semplice” committente, soggetto spesso privo di conoscenze tecniche, la figura del “responsabile dei lavori”, usualmente un professionista del settore.

In modo analogo, anche sul piano “contrattuale” privato la necessaria cautela deve essere messa in pratica nell’identificazione dell’impresa costruttrice: scelta che deve essere ponderata e sostenuta da riscontri oggettivi. Significativa in tal senso è l’attenzione che la giurisprudenza (ad esempio: Corte di Cassazione Civile, Sez.3 , Sentenza n.23442/28/09/2018) riserva alla “culpa in eligendo”, all’errore nella scelta, nel caso in cui il committente di un appalto “… si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l’attività affidata”.

Dopo aver ricordato che, ai sensi del Codice civile, il contratto è: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” (art. 1321- Nozione) e che in questo macro gruppo rientra “l’appalto” definito come: “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro” (art. 1655 – Nozione), possiamo approfondire la tematica dell’oculata scelta dell’imprenditore con cui contrattualizzare l’esecuzione dell’opera.

Un’efficace procedura di scelta del “nostro” appaltatore può strutturarsi in quattro fasi:

1.    l’identificazione di un paniere omogeneo di operatori economici da consultare;

2.    l’utilizzo di uno strumento idoneo per la richiesta delle offerte: una buona lettera d’invito;

3.    l’acquisizione delle offerte secondo criteri di trasparenza ed effettiva concorrenza;

4.    la scelta della migliore offerta e, conseguentemente, dell’impresa appaltatrice.

Per il passaggio 1 si può operare identificando i prerequisiti salienti che le imprese devono possedere in relazione alle opere da eseguire: organizzazione (dirigenza, staff tecnico), organico (maestranze, capacità produttiva), mezzi e attrezzature, settore merceologico e abilitazioni (notizie contenute nel certificato della Camera di Commercio), eventuali ulteriori qualifiche (attestazioni SOA, certificazioni ISO, elementi supplementari). Non ci sfugga il fatto che la gran parte di tali approfondimenti sono ormai consueti in applicazione del già richiamato D.lgs 81-2008 e che il loro riscontro è operabile senza particolare difficoltà.

Ulteriore aspetto rilevante è il “target” dimensionale: per la nostra opera probabilmente il miglior appaltatore è un’azienda con la “giusta” dimensione: né troppo piccola (organizzativamente inadeguata), né troppo grande (organizzativamente “ridondante” con conseguenti elevati costi fissi gestionali).

Circa il punto 2, la buona lettera d’invito, è importante che le imprese vengano chiamate a formulare la propria offerta secondo una procedura chiara e ben descritta, finalizzata a consultare al meglio l’insieme degli operatori preselezionati. La “lettera” deve inoltre fornire ai soggetti invitati a presentare offerta ogni informazione di ordine tecnico, con i necessari richiami e rimandi al progetto, e di ordine procedurale, con l’esplicitazione degli adempimenti a carico degli offerenti (documentazioni da presentare, eventuali fidejussioni da prestare, certificazioni necessarie, ecc.). Il documento, in sostanza, deve consentire all’imprenditore armato delle migliori intenzioni di proporre consapevolmente un’offerta che abbia contenuti documentali, qualitativi e di prezzo ben meditati ed opportunamente illustrati.

Per quanto riguarda la fase 3, “l’acquisizione delle offerte secondo criteri di trasparenza ed effettiva concorrenza”, assumono rilevanza la parità di trattamento, la segretezza e la “simmetria informativa”. Quest’ultimo elemento richiama il seguente concetto: il mercato di riferimento può esprimersi al meglio, nel nostro caso fornire i migliori “preventivi”, solo se tutti i soggetti invitati ad offrire sono in possesso delle medesime informazioni. È opportuno prevenire distorsioni legate a un vantaggio in seno a un operatore, aiuto derivante dal possesso di notizie che possano pregiudicare l’effettiva “libera” concorrenza. In altri termini la “asimmetria informativa” deve essere evitata in quanto elemento distorsivo del mercato, contrario al suo buon funzionamento.

Il principio di segretezza, la classica offerta in busta chiusa abbinata all’apertura dei plichi solo dopo il termine ultimo fissato per la loro consegna, può opportunamente completare il quadro fornendo alla nostra “procedura di scelta del contraente” concrete chances di effettiva efficacia.

Procedura che si chiude con la fase 4: la scelta della migliore offerta. Qui potrebbe aprirsi un lungo discorso, che per ora circoscrivo ad una considerazione: la migliore offerta difficilmente corrisponde con quella di minor costo (prezzo più basso o maggior ribasso). L’affermazione trova un primo riscontro negli sforzi operati dal legislatore per evitare nell’ambito degli appalti pubblici le aggiudicazioni al massimo ribasso, attraverso disposizioni legislative che tra tecnica (l’applicazione di articolati algoritmi) e folclore (il “taglio delle ali”) hanno prodotto diversi positivi effetti.

Nell’ambito qui di maggior interesse, l’appalto privato, posso portare non episodiche testimonianze di committenti che con oculatezza hanno diffidato delle offerte più economiche quando non associabili ad imprese in possesso dei migliori requisiti di organizzazione ed affidabilità.

Questo atteggiamento, l’abbandono dell’aggiudicazione automatica al prezzo più basso, è il modello operativo assunto ad esempio, da una importante diocesi del nord Italia che invita le (centinaia) di parrocchie afferenti ad aggiudicare gli appalti di lavori non privilegiando necessariamente il minor costo.

In definitiva la procedura di affidamento di un appalto privato, il “vaglio delle offerte”, può portare buoni risultati al committente se condotta con consapevolezza e prendendo in mano le redini della situazione, meglio se con il supporto qualificato del proprio professionista tecnico di fiducia.

Gianluca Scacchi

Gianluca Scacchi

Autore

Gianluca Scacchi

30 anni di esperienza professionale negli uffici tecnici della pubblica amministrazione. Responsabile unico del procedimento (RUP) di lavori pubblici. Libero professionista tecnico dal 2004. Progettista e/o direttore di lavori pubblici per oltre venti opere. Formatore della sicurezza accreditato AIFOS. Esperto componente di commissione del paesaggio. Iscritto al Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Como.

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