Consentite tre cessioni del credito: il correttivo al DL Sostegni-ter

A fronte del malcontento generato dalla nuova norma, il Governo è nuovamente intervenuto per modificare il Decreto Rilancio con un correttivo.

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Il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, cd. Decreto Sostegni ter, con l’articolo 28 rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, ha apportato modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia in funzione antifrode.

In particolare, si era previsto che il credito di imposta per Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus Facciate potesse essere ceduto una sola volta.

A fronte del malcontento generato e delle critiche derivate dalla nuova norma, considerata troppo proibitiva soprattutto dalle associazioni di categoria, il Governo è nuovamente intervenuto per modificare il Decreto Rilancio con un correttivo approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 18 Febbraio.

Il correttivo ha previsto la modifica dell’art. 121 del Decreto Rilancio nel quale viene sostituito l’inciso “senza facoltà di successiva cessione” con la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Qualora peró il contribuente scelga di optare per lo sconto in fattura, restano possibili ulteriori tre operazioni di cessione, questo perché lo sconto in fattura non viene conteggiato fra le tre operazioni di cessione possibili.

E’ stato inoltre introdotto un codice di tracciamento delle operazioni, una sorta di certificazione che renderà più facile l’attendibilità da parte dell’intermediario; ciò significa che ogni credito avrà un codice identificativo univoco la cui attribuzione avverrà a partire dal 1° maggio 2022.

Modificate anche le sanzioni in caso di frodi, per il tecnico che produce asseverazioni false o omette informazioni rilevanti sul progetto che gode dei benefici fiscali oppure che attesta il falso sulla congruità delle spese si prevede la reclusione da due a cinque anni, oltre a una multa da 50mila a 100mila euro. La pena aumenta se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Occorre evidenziare che l’obiettivo del Governo di contrastare le frodi sta scatenando un forte malcontento dovuto alle continue modifiche al funzionamento dei bonus edilizi che generano confusione e finiscono col bloccare i cantieri.

Le continue modifiche alle misure in corso rischiano poi di bloccare le imprese dato che l’incertezza delle regole, modificate anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e gli operatori. Sono migliaia i cittadini e le imprese impegnati in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, dando vita a contenziosi.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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