Condono, lavori che si possono effettuare in attesa del provvedimento

Condono, lavori che si possono effettuare in attesa del provvedimento

In attesa del provvedimento di condono i proprietari di un immobile possono eseguire alcuni lavori. Vediamo quali sono e quando non impattano sull’istanza.

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A seguito della presentazione di un’istanza di condono i proprietari di un immobile non sono autorizzati a realizzare ulteriori lavori che, in un modo o nell’altro, possano rappresentare un nuovo abuso edilizio. In alcuni casi, ad ogni modo, è legittimo effettuare degli interventi.

Cerchiamo di capire quali opere possano essere realizzate dai proprietari di un immobile dopo aver presentato l’istanza di condono.

Istanza di condono, quali lavori sono consentiti

La questione è stata affrontata nello specifico dai giudici del Tar del Lazio, i quali, attraverso la sentenza n. 22648 del 16 dicembre 2024, hanno accolto un ricorso con il quale veniva richiesto l’annullamento di un ordine di demolizione per dei lavori che sarebbero stati eseguiti senza i dovuti titoli edilizi. Ma soprattutto subito dopo aver presentato un’istanza di condono.

A finire sotto la lente d’ingrandimento dei giudici, nello specifico, è stata una veranda sulla quale – stando alla documentazione presentata dal ricorrente – sarebbero stati effettuati dei semplici lavori di risanamento e di consolidamento del solaio esistente nell’appartamento. Per l’immobile, ad ogni modo, era stata rilasciata una regolare autorizzazione sismica dalle autorità regionali.

Gli interventi effettuati sulla veranda, in altre parole, si sarebbero limitati ad un semplice rifacimento della copertura e alla sostituzione degli infissi. I lavori si erano resi necessari per le infiltrazioni d’acqua che avvenivano ogni volta che pioveva.

Ordine di demolizione solo in presenza di nuovi abusi

Gli argomenti hanno convinto il giudice. La posizione del ricorrente è stata confermata dalle prove fotografiche presentate, effettuate ante e post lavori. Da notare che il Tar, in via preliminare, aveva riscontrato che per la suddetta veranda era stata presentata un’istanza di condono: questa situazione, di fatto, preclude all’amministrazione pubblica la possibilità di irrogare qualsiasi altra sanzione (a prevederlo sono gli articoli 38 e 44 della Legge n. 47/1985).

In attesa di un provvedimento di condono, almeno in linea di principio, al soggetto non sarebbe permesso proseguire liberamente con le lavorazioni abusive. La norma, infatti, prevede che:

La presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell’eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi.

Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, l’amministrazione comunale non avrebbe la possibilità di pronunciarsi sulla domanda di condono: sarebbe tenuta, infatti, a chiedere la demolizione delle opere.

Fatte queste premesse, l’amministrazione pubblica non può impedire al proprietario, sotto il profilo giuridico, qualsiasi tipo di attività edilizia che serva ad effettuare la manutenzione dello stesso a seguito del degrado determinato dal passare del tempo.

Questo significa, molto semplicemente, che appaiono legittimi i lavori che sono stati effettuati anche se era pendente una domanda di condono. Solo, però, quando gli stessi possano essere qualificati come lavori di semplice manutenzione – ossia di conservazione e recupero dell’esistente -. Non sono ammessi degli interventi che determinino una sostanziale trasformazione del bene, tanto da arrivare ad alterarne l’identità. Nel caso in cui si dovesse venire a verificare quest’ultimo caso, l’autorità urbanistica avrebbe pieno diritto a voler ripristinare la legalità di un bene, anche se per lo stesso è stata presentata un’istanza di condono.

Il caso specifico

Gli interventi che sono stati effettuati nel caso specifico – che hanno comportato la rimozione del vecchio manto di copertura della veranda, il rifacimento di una nuova impermeabilizzazione e il rifacimento del manto di copertura con dei coppi alla romana. Oltre alla sostituzione dei pilastrini di sostegno della copertura e degli infissi esterni  – non vanno ad incidere direttamente sull’istanza di condono. Ma soprattutto non modificano l’oggetto della richiesta. La veranda, quindi, non ha perso la propria identità sostanziale: non è stata compromessa e non è stato l’analisi dell’istanza di condono non è diventata problematica.

Le motivazioni che abbiamo visto fino a questo punto hanno portato i giudici ad accogliere il ricorso. Il provvedimento di demolizione è stato annullato: l’istanza di condono, quindi, può procedere nel suo iter senza ulteriori problemi.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie. Ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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