A seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 139/2024, attraverso il quale sono state introdotte alcune nuove disposizioni relative ai pagamenti delle imposte di successione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito degli appositi codici tributo e ha provveduto a rinominarne degli altri. Le modifiche sono state adottate attraverso la risoluzione n. 2/25 e si inseriscono sulle nuove novità introdotte dal 1° gennaio 2025 relative alle dichiarazioni di successione.
Ma entriamo un po’ nel dettaglio e cerchiamo di capire quale impatto ha, ai fini pratici, la novità introdotta dall’AdE.
Imposte di successione, al via l’autoliquidazione
Nodo focale della nuova disciplina relativa alle imposte di successione è l’autoliquidazione degli importi da versare da parte dei contribuenti, che devono passare alla cassa entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui dovesse essere necessario versare un’imposta maggiore, gli uffici preposti provvedono ad emettere un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, invitando il diretto interessato a saldare quanto dovuto nell’arco di una sessantina di giorni.
I contribuenti, inoltre, hanno la possibilità di versare quanto dovuto in otto rate trimestrali, che possono salire a dodici nel caso in cui l’importo dovesse superare i 20.000 euro.
I codici tributo da utilizzare
In questo contesto leggermente più ampio si inserisce la risoluzione n. 2/25 dell’Agenzia delle Entrate, attraverso la quale sono stati istituiti i seguenti codici tributo che i contribuenti devono utilizzare per procedere con la liquidazione delle imposte di successione:
- 1539 denominato Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione.
- 1635 denominato Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale.
Nel momento in cui viene compilato il Modello F24, i codici tributo devono essere inseriti all’interno della sezione Erario. Le somme da versare devono essere inserite nella colonna importi a debito versati. Gli altri dati da comunicare sono i seguenti:
- all’interno del campo anno di riferimento deve essere inserito l’anno del decesso utilizzando il formato AAAA;
- il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede devono essere indicati nella sezione Contribuente;
- deve essere valorizzato il campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare, inserendo al suo interno il codice fiscale del defunto assieme al codice 08, che dovrà essere inserito all’interno del campo codice identificativo;
- per quanto riguarda il codice tributo 1539, deve essere valorizzato con NNRR il campo rateazione/Regione/Prov./mese rif. (dove al posto di NN deve essere inserito il numero della rata che si sta pagando e al posto di RR deve essere indicato il numero complessivo delle rate. Nel caso in cui si dovesse pagare in un’unica soluzione il campo deve essere valorizzato con 0101).
Nel caso in cui dovessero essere effettuati dei pagamenti rateali, il versamento iniziale non deve essere inferiore al 20% di quanto dovuto. Il primo pagamento deve essere effettuato con le stesse scadenze previste del versamento in un’unica soluzione. In questo caso deve essere valorizzato utilizzando il campo 0101.
Per quanto riguarda i successivi importi da versare è necessario valorizzare il campo appena citato indicando il numero della rata che si sta versando, utilizzando, alla necessità, “01”, “02”, “03” e via discorrendo.
Imposte di successione, altri codici tributo da utilizzare
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, inoltre, un’altra serie di codici tributo che devono essere utilizzati in determinati casi. Uno di questi serve per i pagamenti tardivi ed è il seguente: 1549 denominato Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997.
Nel corso della compilazione del Modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario e andrà indicato nella colonna importi a debito versati, con le seguenti modalità:
- nel campo anno di riferimento deve essere indicato l’anno del decesso nel formato AAAA;
- Il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede devono essere riportati nei relativi campi della sezione contribuente;
- deve essere valorizzato il campo Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare dove deve essere indicato il codice fiscale del defunto. Nell’apposito campo deve essere indicato il codice identificativo 08.
Aggiornato, inoltre, il seguente codice tributo:
- 1535 denominato Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997.
Nel caso in cui dovessero essere versati degli interessi a seguito di ravvedimento operoso è necessario utilizzare il seguente codice tributo:
- 1537 denominato Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.