Codice dei contratti, come coordinare quello vecchio con il nuovo

Il MIT ha fornito alcune indicazioni pratiche su come debba essere coordinato il vecchio Codice dei Contratti con il nuovo. Ecco le regole da seguire.

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I tecnici alle prese con i progetti redatti seguendo le indicazioni del vecchio Codice dei Contratti – ossia il D.lgs. n. 50/2016 – devono aggiornare gli elaborati alle regole introdotte con il nuovo (il D.lgs. n. 36/2023). A questo punto sorge un dubbio: quali sono le richieste che devono essere avanzate dalle stazioni appaltanti e soprattutto fin dove è necessario adeguarsi?

Sull’argomento è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha fornito le linee guida alle quali i diretti interessati devono obbligatoriamente rispettare.

Aggiornamenti progettuali, come devono essere gestiti i progetti

L’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici – il D.lgs n. 36/2023 – lo scorso 1° luglio 2023 ha aperto la porta ad una serie di dubbi interpretativi da parte delle stazioni appaltanti. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono i progetti affidati rispettando il precedenze D.lgs n. 50/2016 – ossia il vecchio Codice dei Contratti Pubblici -, per i quali, proprio in questi giorni, dovrebbero essere avviate le procedura di gara.

La transizione tra la vecchia e la nuova normativa è quanto mai problematica: il rischio di commettere un errore è dietro l’angolo. Questo è il motivo per il quale è necessario comprendere quali siano le regole giuste da applicare alla progettazione che è stata già svolta, e quali debbano essere gli obblighi da rispettare nella prosecuzione del progetto.

A fornire le indicazioni di base su come le parti si debbano muovere é il parere n. 62/2023 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la cui presa di posizione è stata recepita dal recente parere n. 3368 del 3 aprile 2025 del Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

Proprio quest’ultimo ha trattato un caso specifico, fornendo delle indicazioni su un caso di progettazione affidato mentre era in vigore il D.lgs. n. 50/2016: i tecnici del Ministero hanno spiegato se fosse realmente necessario aggiornare l’intero progetto o solo parte degli elaborati per indire la gara rispettando il nuovo D.lgs. n. 36/2023. Nella risposta sono state fornite le indicazioni del caso sulla gestione informatica della gara.

Le norme di riferimento

Il MIT ha fornito alcune indicazioni ben precise prendendo in considerazione due differenti articoli contenuti all’interno del nuovo Codice dei Contratti. Il primo è l’articolo 225, al cui comma 9 viene indicato che:

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

L’articolo 226, comma 2

Il secondo è l’articolo 226, al cui comma 2 vengono disciplinate le procedure di gara e che, nel dettaglio dispongono quanto segue:

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Come ci si deve muovere

Quanto abbiamo visto ai fini pratici comporta che:

  • nel caso in cui il progetto sia stato redatto sulla base degli incarichi che sono stati formalizzati prima del 1° luglio 2023, la procedura deve essere disciplinata dal D.lgs n. 50/2016;
  • per quanto riguarda la gara, invece, dovrà conformarsi al nuovo Codice dei Contratti. Deve essere applicato anche l’articolo 43 sulla gestione informativa digitale, prevista dall’articolo 226, comma 2.

Quali sono le conseguenze del parere espresso dal MIT? Molto semplicemente i tecnici e le stazioni appaltanti devono muoversi come segue:

  • non è necessario procedere con l’aggiornamento integrale della progettazione che è stata redatta ai sensi del vecchio Codice;
  • è necessario, però, aggiornare gli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della gara, come CSA e schema di contratto;
  • è obbligatorio garantire la gestione informativa digitale che è stata prevista dall’articolo 43 del nuovo Codice dei Contratti, salvo quando ne è prevista l’esclusione.

Per questo motivo le stazioni appaltanti sono tenute:

  • a conservare tutto lo storico della progettazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016;
  • i documenti di gara – CSA, schema di contratto e documenti informativi – devono essere adeguati al D.lgs n. 36/2023;
  • nel caso in cui sia necessario dovranno implementare la gestione informativa digitale ai sensi della normativa vigente.
Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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