L’Agenzia delle Entrate non può sospendere automaticamente la cessione del credito: la decisione deve essere sempre motivata. A prendere posizione in questo senso ci ha pensato la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia attraverso la sentenza 44/2025 del 14 febbraio 2025.
Quanto deciso dal CGT emiliano è importante anche se oggi non è più possibile accedere alla cessione del credito dei bonus edilizi: la presa di posizione risulta rilevante per quanti, avendo scelto questa opzione nei tempi previsti dalla normativa, hanno dovuto affrontare un annullamento automatico da parte dell’AdE.
Ma vediamo cosa è accaduto in questo caso specifico e come si sono mosse le parti in causa.
Cessione del credito, cosa è successo a Reggio Emilia
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Emilia ha dovuto gestire un caso che coinvolge un contribuente, il quale, a seguito della realizzazione di una serie di interventi di efficientamento energetico e di consolidamento sismico, ha scelto di cedere il credito ad un istituto bancario.
Nei tempi previsti dalla normativa il contribuente ha provveduto a segnalare all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito. Il giorno successivo lo stesso contribuente ha deciso di sospendere la cessione relativa ai lavori antisismici, ma ha confermato la quota che riguardava gli interventi relativi all’efficientamento energetico.
A questo punto l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che venisse presentata la documentazione relativa ai lavori antisismici. Non appena ricevuto quanto richiesto ha annullato la cessione del credito: all’interno dell’atto vengono indicati gli estremi della normativa sulla cessione del credito, ma non viene fornito alcun tipo di motivazione che giustifichi la decisione presa dall’AdE.
Il contribuente ha sollecitato l’Agenzia delle Entrate a fornire le dovute spiegazioni. Non ricevendo alcun tipo di risposta ha presentato regolare ricorso con l’intenzione di impugnare l’atto con il quale è stata annullata la cessione del credito. Il contribuente ritiene che un qualsiasi diniego o una qualsiasi revoca dell’agevolazione deve contenere anche una motivazione.
Di parere contrario è l’Agenzia delle Entrate che ritiene che l’eventuale atto di annullamento della cessione del credito non è una sanzione e non ha valore impositivo. Per questo motivo non è necessario motivare la decisione.
Annullare la cessione del credito, le regole da seguire
Prima di continuare ad analizzare il caso emiliano, è bene soffermarsi un attimo su quelle che sono le regole che possono portare all’annullamento della cessione del credito. A dettare le norme in materia è il Decreto Anti Frode che è stato approvato nel corso del 2021, attraverso il quale sono stati introdotti una serie di adempimenti e controlli che gravano sui contribuenti nel momento in cui decidono di non fruire in prima persone delle detrazioni, ma preferiscono lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Nel corso dei cinque giorni che seguono l’invio della comunicazione della cessione del credito connessa ad un qualsiasi bonus edilizio, l’Agenzia delle Entrate deve valutare una serie di elementi, tra i quali rientrano:
- la regolarità e la coerenza dei dati contenuti all’interno della comunicazione e nelle opzioni che risultano essere presenti nella banca dati dell’anagrafe tributaria. O comunque in possesso dell’amministrazione finanziaria;
- i dati relativi ai crediti che sono stati oggetto di cessione e dei soggetti che intervengono nelle varie operazioni nei quali i crediti sono strettamente correlati. L’AdE, per espletare questa operazione, può ricorrere alle informazioni contenute nell’anagrafe tributaria o che, per qualsiasi ragione, siano in suo possesso;
- le precedenti cessioni che i soggetti indicati nelle comunicazioni o nelle opzioni hanno effettuato in precedenza.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse individuare uno o più profili a rischio nel corso dei cinque giorni successivi all’invio della comunicazione, informa il contribuente della sospensione della stessa. Ad ogni modo il periodo della sospensione non può superare i trenta giorni.
A questo punto, se dopo ulteriori verifiche gli elementi che hanno portato alla sospensione vengono confermati, l’AdE comunica l’annullamento della comunicazione. Se invece gli elementi di rischio non dovessero essere confermati, la cessione è valida ed i crediti possono essere utilizzati in compensazione utilizzando un Modello F24.
L’annullamento deve essere motivato
Fatte queste doverose premesse possiamo tornare al caso preso in esame a Reggio Emilia. In questo caso la Corte di Giustizia Tributaria ha accolto il ricorso del contribuente dandogli sostanzialmente ragione.
L’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate ha annullato la cessione del credito, sostanzialmente, si qualifica come un diniego di agevolazione. Proprio per questo ha natura impositiva e va a ledere i diritti del richiedente. Questo è il motivo per il quale al suo interno devono essere contenute tutte le ragioni che hanno portato alla decisione.
Il fatto che non sia stata inserita la motivazione – secondo i giudici – è una violazione a tutti gli effetti dello Statuto del Contribuente. La Corte ha quindi annullato l’atto dell’Agenzia e ha confermato la validità della cessione del credito.