Bonus casa: il Decreto Antifrodi ha anche effetto retroattivo

Se il decreto antifrodi non fa distinzione fra lavori iniziati o da iniziare, di cosa devono tenere conto i beneficiari attuali e futuri?

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Con l’entrata in vigore del DL 157/21, intitolato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, nuovi adempimenti tecnici sono previsti per i lavori che usufruiscono dei bonus casa.

Il nuovo decreto, denominato ‘Decreto Antifrodi’, oltre ad aumentare il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate, ha infatti esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione anche ai bonus casa, in particolare: ristrutturazioni edilizie, riqualificazioni energetiche, misure antisismiche, installazione impianti fotovoltaici, colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Occorre rilevare che l’obbligo dei nuovi adempimenti (rilascio del visto di conformità e asseverazione tecnica) non riguarda solo i lavori futuri ma anche quelli già avviati e in corso di esecuzione ed ultimazione, si legge infatti che “La stretta antifrodi disposta con urgenza dal decreto legge non fa alcuna distinzione fra lavori iniziati o da iniziare. Questo fa sì che anche i lavori già iniziati per i quali al momento della stipula dei contratti non erano stati considerati questi due ulteriori adempimenti e i conseguenti costi, dovranno essere oggetto di revisione“.

Inoltre, i costi aggiuntivi che devono essere sostenuti per i tecnici abilitati al fine di ottenere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, stando ad un’interpretazione letterale del testo della decreto legge, non parrebbero rientrare tra le spese agevolabili dei bonus diversi dal Superbonus 110%.

Il rischio per i beneficiari è quindi quello di dover ricalcolare tutte le spese dell’intervento, aggiungendo il prezzo previsto per adeguarsi alle nuove regole, con il pericolo di vederle crescere notevolmente.

Per quanto riguarda l’asseverazione che attesta i requisiti tecnici e la congruità delle spese degli interventi, oltre a rispettare i parametri stabiliti dal decreto del Mise del 6 agosto 2020, è atteso il decreto del ministero della Transizione Ecologica sui criteri per la congruità dei prezzi, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’ 11 novembre 2021, ovvero dalla data della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Antifrodi.

L’entrata in vigore immediata delle nuove regole del decreto legge antifrodi, tra l’altro, ha costretto l’Agenzia delle Entrate, in attesa di adeguare la sua piattaforma, ad interrompere la trasmissione dei documenti necessari per ottenere gli sconti in fattura e la cessione dei crediti.

Il nuovo decreto approvato dal Cdm per contrastare le frodi prevede poi, qualora dovessero emergere profili di rischio che andranno verificati, lo stop alla cessione del credito o allo sconto in fattura per Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi.

L’obbligo del visto di conformità è stato, infatti, introdotto anche nel caso in cui il cosiddetto Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Sempre in tema di Superbonus 110%, l’obbligo del visto di conformità non sussiste, invece, se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale: per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.

Andreana Hedges

Autore

Andreana Hedges

Amministratore Geo Network e Responsabile Divisione Formazione e Marketing

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