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Con il decreto Agosto sono state nuovamente modificate le regole alla base del Bonus affitti, ovvero l’agevolazione spettante ai titolari di partita Iva danneggiati dal Coronavirus. In particolare, è stato prolungato per un’altra mensilità il credito d’imposta del 60% per le aziende, già riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Al fine di chiarire alcuni dubbi sorti relativamente all’agevolazione in oggetto, si è di recente espressa l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 466 del 13 ottobre 2020 riguardante una SRL unipersonale che a causa dell’emergenza sanitaria aveva subito un forte calo del fatturato dovuto alla riduzione dei prezzi dei prodotti realizzati in locali non abitativi detenuti in locazione.

L’articolo 28 del Decreto Rilancio disciplina i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, senza però stabilire i dettagli della modalità di calcolo del calo del fatturato da certificare per usufruire di questo credito d’imposta e lasciando dubbi sulla possibilità che questo si possa verificare anche mese per mese.

La questione posta all’Agenzia delle Entrate verteva dunque sulla possibile fruizione del bonus affitti per una sola delle mensilità in questione.

L’Agenzia si è pronunciata a favore del contribuente facendo riferimento alla Circolare 9/E del 13 aprile 2020, la quale stabilisce come il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall’articolo 28, vada effettuato facendo riferimento alle operazioni fatte nei mesi di marzo, aprile e maggio e fatturate o certificate.

Ci si deve riferire quindi alle operazioni che concorrono alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020) a cui devono essere sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini dell’IVA.

La circolare stessa stabilisce esplicitamente che “il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese”, lasciando aperta la possibilità che il credito d’imposta spetti solo per uno dei mesi presi in considerazione.

Ne consegue quindi che, nel caso oggetto dell’interpello, sarà possibile fruire del credito d’imposta con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti prescritti dall’articolo 28.

Si ricorda che è possibile beneficiare del Bonus affitti a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% e che detta agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO.

Il credito d’imposta previsto è pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nel caso di contratti di affitto d’azienda.

Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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