Cosa può accadere nel caso in cui la Soprintendenza dovesse impiegare troppo tempo per fornire una risposta ad una domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria? Quali sono le conseguenze, almeno a livello pratico, di una presa di posizione ufficiale che arriva in ritardo?
Attraverso la sentenza n. 4406/2025 il Tar della Campania ha fornito una risposta a questi dubbi, chiarendo quali debbano essere i compiti del Comune quando ci si trova in questa situazione.
Autorizzazione paesaggistica, il parere tardivo
Il caso preso in esame dal Tar della Campania ha avuto inizio nel corso del mese di marzo 2020. Un cittadino ha presentato presso il Comune una domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il cui scopo era quello di andare a regolarizzare alcune murature di contenimento e l’installazione di alcuni pergolati in legno.
Esattamente dodici mesi dopo – quindi siamo nel marzo del 2021 – il Comune competente procede a trasmettere la proposta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Napoli, la quale – siamo a dicembre 2021 – emette parere negativo. La risposta, però, arriva oltre i 90 giorni previsti dalla normativa vigente.
A seguito di quest’ultimo parere, il Comune provvede a formalizzare ufficialmente il diniego all’autorizzazione paesaggistica. A questo punto il cittadino decide di presentare un ricorso lamentando che:
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (ossia il Dlgs n. 42/2004) ha previsto un termine perentorio di 90 giorni per fornire una risposta: il superamento di questo limite ha sostanzialmente reso inefficace il parere espresso dalla stessa;
- da parte sua il Comune avrebbe dovuto produrre una propria valutazione. Nella realtà dei fatti si è limitato a richiamare quanto affermato dalla Soprintendenza all’interno del proprio parere, non motivando in modo indipendente il diniego.
Soprintendenza, il parere non è vincolante se tardivo
Secondo i giudici del Tar della Campania, il cittadino ha ragione. Grazie alla sentenza 4406/2025 sono state introdotte alcune importanti precisazioni sulla formazione dell’autorizzazione paesaggistica e sul concetto di silenzio-assenso.
Quando viene superato il termine dei 90 giorni non si viene a formare il silenzio-assenso tra le amministrazioni. Nella realtà dei fatti siamo davanti ad un procedimento co-decisorio – che non si può ridurre ad essere semplicemente consultivo – non è quindi possibile applicare l’articolo 17-bis della Legge n. 241/1990 che ha come oggetto proprio il silenzio-assenso.
Nel momento in viene accumulato un ritardo di questo tipo, il parere espresso dalla Soprintendenza perde sostanzialmente della propria efficacia vincolante, diventando un semplice elemento istruttorio.
Per questo motivo il Comune dovrebbe essere stato leggermente più attivo e avrebbe dovuto esprimere una valutazione autonoma, andando a motivare il rifiuto con delle considerazioni proprie. Non si sarebbe dovuto basare esclusivamente su un parere che è arrivato oltre i termini stabiliti dalla legge.
Questo è il motivo per il quale il Tar della Campania ha dato ragione al ricorrente.
Autorizzazione paesaggistiche, le tempistiche
È importante, a questo punto, sottolineare come l’autorizzazione paesaggistica sia, a tutti gli effetti, un atto autonomo e presupposto rispetto ad altri titoli che servono a legittimare una qualsiasi intervento urbanistico-edilizio, come sono, per esempio, la CILAS, la CILA, il permesso di costruire e la SCIA.
I passaggi che portano all’autorizzazione paesaggistica sono un procedimento costituito da una serie di fasi ben precise, attraverso le quali vengono rilasciate dalla Regione delle valutazioni che sono co-gestite insieme al Ministero dei Beni Culturali attraverso le Soprintendenze presenti sul territorio.
Volendo sintetizzare al massimo i vari passaggi che portano all’autorizzazione paesaggistica è possibile affermare che le fasi di rilascio passano attraverso i seguenti passaggi:
- la prima valutazione viene effettuata dall’amministrazione competente al suo rilascio. Nel caso in cui l’esito sia favorevole, questo viene trasmesso alla competente Soprintendenza;
- la seconda valutazione viene effettuata dalla Soprintendenza, il cui parere deve essere espresso entro 45 dalla ricezione della documentazione da parte dell’amministrazione precedente.
Questo tipo di organizzazione delle risposta ci fa comprendere che le tempistiche di emissione del parere da parte della Soprintendenza paesaggistica:
- sono vincolanti se espressi entro i primi 45 giorni;
- non sono più vincolanti se espressi oltre i 45 giorni.
