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Se ne era già discusso con la conversione in legge del DL 104/2020 (decreto agosto), convertito e in vigore dal 14 ottobre che consentiva la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza «anche se non espressamente previsto dal regolamento condominiale», ma comunque «previo consenso di tutti i condomini».

Con l’ultimo DPCM dello scorso 3 Novembre, poi, il territorio italiano è stato diviso in tre aree in base al rischio epidemiologico: zona gialla, arancione e rossa. Dalla lettura del provvedimento appare però che in nessuna di queste vi sia un espresso divieto di svolgere le assemblee di condominio in presenza, come invece era previsto durante i mesi di marzo, aprile e maggio scorsi.

Sul punto il Ministero dell’Interno ha dunque dovuto chiarire se, quando e come si possono fare le assemblee di condominio, che sono indubbiamente occasione che genera assembramenti.

In una FAQ del Ministero dell’Interno sul DPCM si legge che:

“È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.”

Le riunioni condominiali non sono dunque vietate in modo assoluto ma è comunque fortemente consigliata la modalità a distanza, così da salvaguardare la salute dei partecipanti. Altrimenti si dovrà mantenere il distanziamento sociale assicurando almeno un metro di distanza tra i posti a sedere durante tutta l’assemblea, oltre all’obbligo di mascherina protettiva anche laddove le distanze di sicurezza dovessero essere maggiori del metro.

Tale disposizione vale anche per le regioni rientranti nelle zone arancioni e rosse, dove quindi il rischio è più elevato e le misure anticontagio sono più severe.

E’ ovviamente richiesto l’impegno da parte dell’amministratore di condominio e dei condomini partecipanti di limitare le occasioni di contagio prendendo le precauzioni indicate dai protocolli nazionali e, qualora qualcuno non rispetti le regole, dovrà essere allontanato.

Rimane comunque consigliato, ogni qualvolta vi sia la possibilità, che l’amministratore di condominio proceda alla convocazione dei condomini da remoto con lo strumento della videoconferenza, così da garantire la partecipazione alle riunioni anche ad eventuali condomini positivi, in quarantena, isolamento o con sintomi influenzali. L’Unico limite delle assemblee in videoconferenza è che tutti i partecipanti siano muniti di un proprio computer e di una connessione Internet adeguata.

Qualora l’amministratore decidesse di ricorrere alla teleassemblea, è importante che ricorrano una serie di circostanze, in un’ottica di cautela per evitare possibili impugnazioni:

  • l’avviso della possibilità di partecipare da remoto deve essere reso noto in sede di convocazione;
  • una preventiva richiesta a tutti i condomini i quali, nella loro totalità, abbiano risposto positivamente; se così non fosse, occorrerebbe garantire la possibilità di effettuare parte in presenza e parte in remoto;
  • accertarsi che tutti coloro che sono collegati abbiano “banda” sufficiente per gestire la simultaneità di collegamenti con decine di persone, le quali tutte devono essere in grado di vedere e sentire gli altri, per consentire la collegialità dell’assemblea.
Avv. Francesca Micheli

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Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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