Se saltano le agevolazioni fiscali non è responsabilità del tecnico

Superbonus, i casi nei quali è possibile usufruire ancora dello sconto in fattura

Nel caso in cui dovessero saltare le agevolazioni fiscali non è possibile attribuire la responsabilità al tecnico. Salvo che il contratto non lo preveda.

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Negli ultimi anni una delle principali preoccupazioni dei professionisti del settore e dei tecnici sono le agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi. Sotto la lente d’ingrandimento sono finite, soprattutto, le regole sulla cessione del credito connessa al Superbonus. A determinare incertezze e dubbi è prima di tutto il caos normativo che ha caratterizzato, nel corso degli anni, il settore, che ha richiesto continui aggiornamenti da parte degli operatori.

La situazione sembra non cambiare nemmeno ora che il Superbonus si avvia sulla strada della definitiva uscita dall’ordinamento: l’aggiornamento professionale sulla materia è una costante che non è stata archiviata definitivamente.

Alcuni interessanti spunti di riflessione emergono dallo studio delle ultime sentenze che hanno il merito di andare a colmare alcune lacune normative che fino ad oggi non erano mai state affrontate, come i rapporti che intercorrono tra tecnici e committenti. Forse uno dei punti più delicati dell’intera nella gestione delle varie pratiche.

Agevolazioni fiscali, il caos organizzativo

Quando si parla di agevolazioni fiscali uno dei problemi maggiori è connesso a quello che può essere definito, sotto un certo punto di vista, il caos organizzativo del Superbonus. La volontà o la necessità di muoversi in fretta e furia per poter ottenere le detrazioni previste ha fatto in modo che venissero aperti dei cantieri milionari che, da un punto di vista strettamente organizzativo-fiscale, sono stati lasciati nelle mani di committenti che non sono riusciti a gestire le pratiche nel modo migliore.

Spesso e volentieri gli adempimenti fiscali sono stati affidati a dei tecnici tuttofare, che si sono presi l’incarico di gestire delle pratiche senza avere le necessarie competenze. E, soprattutto, senza aver sottoscritto un contratto che determinasse in modo chiaro quali fossero le loro responsabilità e i loro compiti in modo chiaro e preciso.

La domanda che sorge spontanea a questo punto è di chi sia la responsabilità nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto. Nel caso in cui il cantiere si dovesse fermare perché non è possibile ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito in un ambito bancario, è possibile rivalersi sul tecnico che ha sbrigato la pratica?

La risposta è negativa, almeno secondo la sentenza n. 425 del 24 marzo 2025 del Tribunale di Treviso. Almeno se il contratto non lo prevede espressamente.

Il caso particolare

Analizziamo il caso specifico finito sulla scrivania dei giudici trevisani. Nel mese di gennaio 2021 una signora si era rivolta ad uno studio tecnico per valutare se sulla propria abitazione fosse possibile effettuare un intervento di ristrutturazione beneficiando delle agevolazioni fiscali previste con il Superbonus 110%.

Il 15 marzo 2021 era stato firmato l’atto di conferimento, attraverso il quale veniva fissato al 30 giugno 2021 il termine per la conclusione degli interventi di ristrutturazione e il completamento dell’incarico.

A causa di una serie di indecisioni progettuali le tempistiche si sono protratte: la cliente ha ritenuto responsabile di questo ritardo il geometra, mentre il tecnico riteneva che fossero responsabilità della committente.

A maggio 2022 sono stati firmati i contratti con le imprese, che sono stati consegnati al geometra, che ha depositato la Cilas in Comune e ha caricato la documentazione sul portale dell’advisor bancario.

Tra il tecnico e la cliente, nel frattempo, i rapporti si sono incrinati, tanto che il primo ha fatto un decreto ingiuntivo per vedersi riconosciuto il pagamento del suo onorario. Nel corso della causa di opposizione la cliente ha chiesto il risarcimento dei danni: riteneva di non poter più procedere con i lavori di ristrutturazione avendo perso l’opportunità di usufruire del Superbonus 110%. Secondo la Cliente il geometra, entro il 30 giugno 2021, avrebbe dovuto presentare la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni. I ritardi nelle prestazioni avevano determinato la chiusura delle linee di credito delle banche a cui si era rivolta.

Il parere del Giudice

Partendo dal contratto intercorso tra le parti il giudice ha analizzato la situazione. Il geometra si era impegnato attivamente per presentare la pratica edilizia per il Superbonus: aveva prodotto tutta la documentazione necessaria di natura tecnica per accedere alle agevolazioni fiscali. Il giudice, a questo punto, ha osservato che:

Quelle elencate sono le uniche prestazioni professionali per le quali la signora ha dato incarico al geometra; l’attrice non ha provato che ulteriori incarichi fossero stati dati al geometra.

In altre parole la cliente stava tentando di attribuire al geometra la responsabilità del fatto che non potesse più cedere il credito d’imposta a seguito dei ritardi che si erano accumulati e che avevano portato alla chiusura delle linee di credito da parte degli istituti bancari.

Il giudice, però, nel redigere la sentenza si è basato esclusivamente su quanto previsto dal contratto sottoscritto dalle parti, sottolineando che:

L’incarico conferito al tecnico era relativo solo a prestazioni professionali connesse ad interventi agevolati da Superbonus 110%, e non condizionato ad eventuali procedure di cessione del credito d’imposta poi attivate dalla signora.

Il giudice ha poi ribadito:

L’attrice ha confuso le due pratiche e identificato la pratica edilizia Superbonus 110%, affidata al geometra, con l’altra, diversa e solo eventuale pratica di cessione del credito d’imposta a soggetti terzi.

L’importanza di un contratto ben stipulato

La sentenza accende i riflettori su un punto molto importante: è necessario definire in modo chiaro quale debba essere l’ambito di svolgimento dell’incarico professionale all’interno di un contratto.

Ma soprattutto mette in evidenza che nel momento in cui si vuole affrontare una causa legale di natura tecnica è necessario che ogni aspetto venga esaminato in via preliminare con l’assistenza di tecnici fiscali e legali. Ma soprattutto ogni contestazione deve essere provata in maniera adeguata.

Pierpaolo Molinengo

Autore

Pierpaolo Molinengo

Pierpaolo Molinengo è un giornalista freelance. Ha una laurea in materie letterarie e ha iniziato ad occuparsi di Economia fin dal 2002, concentrandosi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i suoi interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Pierpaolo Molinengo scrive di attualità, tasse, diritto, economia e finanza.

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