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Il bonus prima casa consiste in un’agevolazione che permette ai soggetti con determinati requisiti di ottenere una riduzione delle imposte nell’acquisto, appunto, della prima casa. A fronte dell’emergenza sanitaria, il Governo ha deciso di prevedere all’interno del Decreto Liquidità una norma finalizzata all’impedimento della perdita del beneficio “prima casa”, date le innegabili difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone.

A tal fine è stata quindi disposta la sospensione dei termini, già indicata in una circolare AE (8/2020) a maggio, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, previsti per effettuare gli adempimenti necessari ai fini del mantenimento del beneficio e del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto acquisto della prima casa.

I requisiti per poter richiedere il bonus sono sostanzialmente 4:

  • non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno dal nuovo acquisto;
  • non essere proprietario in via esclusiva o in comunione con il coniuge di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa;
  • essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto agevolato, ovvero dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune;
  • non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nello stesso Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.

Inoltre, possono beneficiare del bonus prima casa 2020 anche i contribuenti che già hanno un’abitazione di proprietà, purché rispettino il requisito della vendita dell’immobile precedentemente posseduto entro 12 mesi dal nuovo acquisto.

Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’immobile in oggetto dovrà poi appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

In concreto, l’agevolazione consiste in una imposta di registro del 2% quando si acquista l’immobile da un privato o da una società diversa dall’impresa costruttrice; il calcolo dell’imposta può poi essere richiesto sul valore catastale e non sul valore di mercato.

Se invece l’immobile viene acquistato dalla società costruttrice, l’agevolazione prima casa funziona come sconto dell’Iva: in questo caso chi acquista potrà usufruire di un’Iva agevolata al 4%.

In caso poi di vendita e riacquisto di prima casa l’acquirente può godere del credito d’imposta: viene data la possibilità di detrarre dalla nuova imposta da pagare l’importo di quella già pagata per il vecchio immobile, questo è però possibile solo se la vendita della vecchia avviene entro un anno dall’acquisto della nuova.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

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