L’affidamento diretto rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti locali per velocizzare l’assegnazione di lavori, servizi e incarichi di progettazione o architettura. Tuttavia, la ricerca della massima tempestività non deve trarre in errore i professionisti tecnici che si trovino a operare nel ruolo di Responsabili Unici del Progetto (RUP), consulenti della Pubblica Amministrazione o liberi professionisti (architetti, geometri e ingegneri) partecipanti alle procedure.
La sentenza del TAR Lazio (Roma, Sez. II-bis) del 22 luglio 2026, n. 13380, offre un chiarimento fondamentale sui confini della semplificazione. Il punto nodale della pronuncia riguarda una questione pratica cruciale: per l’affidamento diretto, la verifica dei requisiti e i controlli amministrativi sull’operatore economico devono essere completati prima di firmare il contratto o possono essere posticipati?
Analizziamo l’impatto di questa decisione, esaminando le regole del D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e fornendo un’analisi operativa utile per la gestione quotidiana delle commesse e degli incarichi professionali.
Affidamento diretto: il caso esaminato dal TAR Lazio
La vicenda trae origine dall’assegnazione di un incarico di servizi professionali tramite affidamento diretto. Per individuare l’operatore, la stazione appaltante aveva preventivamente pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. All’esito della procedura, l’amministrazione ha disposto l’assegnazione basandosi esclusivamente sulle autodichiarazioni rese dall’operatore economico prescelto, senza svolgere i controlli formali sui requisiti prima dell’adozione del provvedimento o della firma della convenzione.
Un operatore escluso ha impugnato l’atto dinanzi al giudice amministrativo, contestando sia la mancata indizione di una successiva fase negoziale, sia l’assenza di verifiche preventive sui requisiti dell’aggiudicatario.
Il TAR Lazio ha respinto la prima censura, ma ha accolto la seconda, annullando l’affidamento. I giudici hanno chiarito due concetti chiave per la pratica professionale:
- la pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse non trasforma automaticamente l’affidamento diretto in una gara comparativa, a meno che l’avviso stesso non preveda espressamente una seconda fase negoziale vincolante;
- la semplificazione procedurale dell’affidamento diretto non esenta la PA dall’obbligo di accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prima di perfezionare il vincolo contrattuale.
La distinzione tra disciplina generale e la soglia sotto i 40.000 euro
Per applicare correttamente il principio espresso dal TAR, occorre coordinare la pronuncia con le norme del D.Lgs. 36/2023. Il Codice definisce l’affidamento diretto all’articolo 50, comma 1, consentendolo per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture (inclusi i servizi di ingegneria e architettura) fino a 140.000 euro.
L’articolo 17, comma 2, stabilisce che nella decisione di contrarre la PA individua l’oggetto, l’importo, il contraente, le ragioni della scelta e i requisiti generali e tecnico-professionali richiesti. La sentenza del TAR Lazio ribadisce che questa decisione presuppone un accertamento già compiuto sull’affidatario.
Tuttavia, il quadro operativo varia in base all’importo dell’affidamento. La disciplina per la verifica dei requisiti sotto i 40.000 euro nel D.Lgs. 36/2023 è infatti regolata dall’articolo 52 del Codice, che introduce una distinzione netta:
- affidamenti inferiori a 40.000 euro: si applica un regime di semplificazione rafforzata. La stazione appaltante può stipulare il contratto sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal professionista o dall’impresa. I controlli vengono svolti successivamente, anche mediante sorteggio a campione secondo modalità definite annualmente dall’amministrazione;
- affidamenti compresi tra 40.000 euro e le soglie di affidamento diretto (140.000 euro / 150.000 euro): non si applica la deroga dell’art. 52. La verifica dei requisiti prima della stipula dell’affidamento diretto diventa un passaggio procedurale inderogabile. La PA non può limitarsi all’autocertificazione ma deve acquisire i riscontri ufficiali (DURC, casellario giudiziale, verifiche fiscali e requisiti tecnico-professionali) prima di disporre l’assegnazione definitiva.
Manifestazione di interesse e tutela del professionista escluso
Un altro aspetto di grande interesse per liberi professionisti, studi tecnici associati e società di ingegneria riguarda la posizione di chi partecipa a un’indagine di mercato senza poi ottenere l’incarico.
Spesso si genera confusione sulla gestione della manifestazione di interesse e dei requisiti nell’affidamento diretto. Quando la PA pubblica un avviso informale, sta svolgendo un’indagine conoscitiva e non sta ponendo in essere una gara con graduatoria. Pertanto, il tecnico non selezionato non può vantare un diritto automatico all’assegnazione dell’incarico o una posizione assimilabile a quella di un secondo classificato.
La sentenza n. 13380/2026 stabilisce però che il partecipante alla manifestazione di interesse possiede un interesse strumentale. Significa che, se la PA affida l’incarico a un soggetto nei cui confronti non sono stati svolti i controlli o che risulta privo dei requisiti richiesti, il concorrente escluso ha pieno titolo per impugnare l’atto.
In caso di accoglimento del ricorso, il TAR non assegna direttamente il contratto al ricorrente, ma annulla il provvedimento e impone alla stazione appaltante la riedizione del potere. L’amministrazione dovrà riavviare l’istruttoria, effettuare le verifiche omesse e rideterminare la propria scelta, riaprendo di fatto la possibilità di affidamento anche per gli altri partecipanti.
Guida operativa per RUP, progettisti e consulenti tecnici
Alla luce della pronuncia del TAR Lazio, è possibile tracciare alcune indicazioni pratiche separate per ruolo operativo.
Indicazioni per RUP e Tecnici della PA:
- mappatura degli importi: distinguere sempre gli affidamenti sotto i 40.000 euro da quelli di importo superiore. Solo per i primi è consentito il controllo a posteriori e a campione;
- tempistica dei controlli sopra i 40.000 euro: svolgere tempestivamente le verifiche tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), il DURC e la consultazione delle banche dati prima di emanare la determina di affidamento o sottoscrivere il contratto.
- chiarezza negli avvisi: se si pubblica un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse, specificare chiaramente che l’eventuale fase negoziale o di confronto è puramente facoltativa, evitando clausole che possano configurare un autovincolo a svolgere una gara comparativa.
Indicazioni per professionisti e imprese:
- regolarità della documentazione: mantenere sempre aggiornata la documentazione amministrativa, la regolarità contributiva e la rendicontazione dei requisiti tecnico-professionali dichiarati;
- tutela delle proprie ragioni: qualora si riscontrino anomalie nell’assegnazione diretta ad altri soggetti (ad esempio dubbi sulla regolarità contributiva o sulle competenze richieste), è possibile richiedere l’accesso agli atti per verificare se la PA ha svolto i controlli preventivi prescritti dalla legge.
Conclusioni
La decisione del TAR Lazio n. 13380/2026 segna un punto fermo nell’applicazione del D.Lgs. 36/2023. La ricerca della velocità nell’azione amministrativa non può tradursi nell’omissione delle verifiche sul contraente.
Mentre l’art. 52 del Codice tutela le micro-commesse sotto i 40.000 euro garantendo una procedura snella basata sul controllo a campione, per tutti gli altri affidamenti diretti la verifica preventiva dei requisiti resta una condizione di legittimità dell’atto. Per i tecnici operanti nel settore pubblico e privato, la conoscenza di questo confine è indispensabile per prevenire contenziosi, evitare l’annullamento delle determine di affidamento e garantire il corretto svolgimento dell’attività professionale.
FAQ: affidamento diretto e verifica dei requisiti
No. Come chiarito dal TAR Lazio con la sentenza n. 13380/2026, negli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro la verifica dei requisiti generali e speciale è un presupposto di legittimità. L’amministrazione deve completare i controlli prima dell’adozione della determina di affidamento o della sottoscrizione del contratto.
L’atto di affidamento o il contratto stipulato risultano illegittimi e possono essere annullati in sede di ricorso amministrativo. L’annullamento non comporta l’assegnazione automatica dell’incarico al ricorrente, ma impone alla stazione appaltante di riavviare il procedimento e svolgere correttamente le verifiche prescritte dalla legge.
No. Il meccanismo di verifica a posteriori tramite sorteggio o controllo a campione (previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 36/2023) è riservato esclusivamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, nei quali l’operatore può attestare il possesso dei requisiti mediante semplice dichiarazione sostitutiva.
