Quando vengono affidati dei lavori pubblici uno dei compiti più delicati da svolgere è la verifica della progettazione. Ai fini pratici, uno dei dubbi che spesso sorge è a chi spetti questo compito, soprattutto quando questo adempimento rientra nelle ipotesi previste dal Codice dei Contratti?
Spesso e volentieri si parla di uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ma al loro interno deve essere incluso anche il RUP? Ulteriore dubbio che potrebbe sorgere è legato alla compatibilità proprio di quest’ultimo con i compiti che gli verrebbero affidati.
Verifica della progettazione, arrivano alcuni chiarimenti
A fare il punto della situazione sulla verifica della progettazione ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3515 del 3 giugno 2025, diffuso a seguito di una richiesta di chiarimenti proveniente da una Staziona Appaltante nell’ambito di un appalto che aveva come oggetto dei lavori per un importo che oscilla tra i 150.000 e 1 milioni di euro.
La Stazione Appaltante ha posto una domanda molto chiara: se, nel caso in cui dovesse essere l’incompatibilità, fosse possibile far effettuare la verifica da tecnici interni anche in assenza di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001. O se fosse strettamente necessario rivolgersi ad un tecnico esterno qualificato.
La questione portata in evidenza dalla Stazione Appaltante risulta particolarmente importante alla luce di quanto previsto dall’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, dove è stato chiaramente puntualizzato quali dovessero essere i soggetti coinvolti nella verifica della progettazione e come fosse necessario agire nel momento in cui il RUP risulti essere incompatibile con il ruolo.
Quali sono le norme a cui fare riferimento
Per comprendere a pieno come si debbano comportare le Stazioni Appaltanti per quanto riguarda la verifica della progettazione è bene richiamare quanto prevede l’allegato I.7 al Dlgs n. 36/2023. Da questa documentazione si evince molto chiaramente che:
- la lett. c), del comma 2 dell’articolo 34 prevede che, quando i lavori rimangono sotto la soglia di 1 milione di euro, la verifica della progettazione possa essere svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Il controllo può essere effettuato nel momento in cui il progetto dovesse arrivare da dei professionisti esterni o dalle stesse Stazioni Appaltanti, se sono dotate di un sistema di controllo di qualità per i progetti realizzati internamente;
- nella lett. d) vengono attribuite al RUP le competenze per effettuare le verifiche – purché i lavori rimangano sotto il milione di euro -, ma è possibile appoggiarsi ad una serie di strutture di supporto, così come previsto dall’articolo 15, comma 6, del Codice degli Appalti. Appare chiaro, quindi, che è la stessa norma a distinguere tra il ruolo che deve assumere il RUP e quello in capo agli uffici tecnici: i due soggetti sono collocati su piani differenti;
- l’articolo 36 prevede che, nel caso in cui dovessero mancare delle strutture interne opportunamente qualificate, le attività di verifica debbano essere affidate all’esterno;
- il comma 2 dell’articolo 37 aggiunge che l’attività di verifica debba essere affidata unitariamente.
Come risponde il MIT sulla verifica della progettazione
Il MIT ha fornito una serie di chiarimenti basandosi proprio su quanto previsto dalle norme appena elencate. Il RUP non può rientrare nella nozione di uffici tecnici. Quanto previsto dalla lett. c) dell’articolo 34 si riferisce ad una struttura interna che è appositamente dedicata alla progettazione e alla direzione lavori; la lett. d) ha previsto per il RUP un ruolo specifico ed autonomo,
Questo significa che:
- la verifica della progettazione deve essere effettuata dagli uffici tecnici – nel caso in cui siano presenti e qualificati -, non dal RUP quando i lavori superano i 150.000 euro ma sono inferiori a 1 milione di euro;
- nel caso in cui dovesse emergere l’incompatibilità del RUP, le attività di controllo possono essere effettuate dal personale interno, ma solo quando questo sia dotato di un SGQ certificato UNI EN ISO 9001;
- quando dovessero mancare i requisiti del punto precedente, la verifica deve essere affidata all’esterno attraverso un servizio di appalti.
Su questo argomento il MIT ha richiamato anche quanto spiegato all’interno del precedente parere n. 2269, nel quale era stata chiarita la necessità di ricorrere a dei soggetti esterni nel momento in cui non fosse presente un sistema interno di controllo della qualità.
