Tempo di lettura:2 Minuti

Il Governo, nell’emanazione della normativa emergenziale di questo periodo, ha sospeso i termini per la presentazione della dichiarazione di successione: questo si è già avuto modo di chiarirlo.

Ma che fare per l’adempimento di quei termini ulteriori che richiedono comportamenti ad oggi di fatto vietati o impossibili da perseguire?

Facciamo qualche esempio:

  • ho chiesto la agevolazione prima casa e mi scadono i diciotto mesi per spostare la residenza nel comune oppure ho venduto una prima casa e sono alla scadenza di un anno per l’acquisto di un’altra prima casa oppure perdo i benefici. Come faccio se le attività che posso compiere sono limitate?

Ora, c’è da dire che da un paio di giorni siamo entrati nella tanto attesa Fase 2 e, se tutto andrà bene, come si spera, non dovremo tornare indietro. Quindi presto potremo ricompiere tutti quegli atti che negli ultimi mesi erano impensabili.

Nel frattempo però sulle due questioni citate è intervenuto il Governo nel decreto Legge Liquidità, sospendendo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini suddetti, previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima e dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Decreto poi esplicato dalla successiva circolare 9E/ del 13 aprile 2020.

Bene dunque per la scadenza dei 18 mesi per la residenza e dell’anno per acquistare una nuova prima casa con credito di imposta. Il dubbio che rimane però è: cosa succede, ad esempio, al termine di tre anni per unire catastalmente l’immobile contiguo? Questo requisito non è previsto alla nota II bis citata.

Dobbiamo quindi pensare che non venga prorogato il termine e quindi in caso di inadempimento si perderà la agevolazione?

Purtroppo c’è da temere che sia così per quegli adempimenti dimenticati nel provvedimento del Governo. C’è da dire che, in caso di superamento di un termine e perdita del beneficio in un periodo in cui quel termine oggettivamente non era rispettabile perché l’adempimento era collegato ad una attività vietata, è presumibile che impugnando la cartella di fronte al Giudice Tributario, lamentando l’impossibilità di adempiere per cause di forza maggiore e stato di necessità, nonché per la necessità di non andare contro la preminente normativa emergenziale, si otterrà l’annullamento della sanzione e forse anche la remissione in termini.

Certo è che, nel sospendere i termini collegati alla agevolazione prima casa, riteniamo che si poteva estendere a tutti i termini la sospensione senza citare specifici articoli che poi hanno avuto la conseguenza di precisare in maniera riduttiva gli adempimenti sospesi.

Avv. Francesca Micheli

Autore

Avv. Francesca Micheli

Francesca Micheli è avvocato del foro della Spezia. Esperta in diritto civile, della famiglia e delle successioni ha svolto negli anni numerosi corsi di formazione e convegni presso ordini professionali sia in aula che in modalità webinar, oltre a svolgere la libera professione nel proprio foro di appartenenza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *